Articolo 24
1.
Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato
di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione.
Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di
avere accesso a tali servizi.
2.
Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del
summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento
per:
a)
diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
b)
assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie,
con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c)
lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure
sanitarie primarie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente
disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo
conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente naturale;
d)
garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e)
fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i
minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui
vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente
e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro
di mettere in pratica tali informazioni;
f)
sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione
e i servizi in materia di pianificazione familiare.
3.
Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche
tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4.
Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione
internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del
diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in
particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 25
Gli
Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità
competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica
o
mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra
circostanza relativa alla sua collocazione.
Articolo 26
1.
Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della
sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure
necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in
conformità con la loro legislazione nazionale.
2. Le
prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle
risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo
mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una
domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.
Articolo 27
1.
Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita
sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale
e sociale.
2.
Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la
responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro
possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo
sviluppo del fanciullo.
3.
Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle
condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori
e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e
offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in
particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio.
4.
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il
mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi
una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o
all’estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha
una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato
diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad
accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l’adozione
di ogni altra intesa appropriata.
Articolo 28
1.
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in
particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre
maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità:
a)
rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b)
incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia
generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo,
e adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di
una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c)
garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo
appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
d)
fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale
siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
e)
adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la
diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2.
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la
disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del
fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.
3.
Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel
settore dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare
l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze
scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si
tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 29
1.
Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come
finalità:
a)
favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle
sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro
potenzialità;
b)
sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c)
sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità,
della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori
nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e
delle civiltà diverse dalla sua;
d)
preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società
libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza
tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e
religiosi e delle persone di origine autoctona;
e)
sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.
2.
Nessuna disposizione del presente articolo o dell’art.28 sarà interpretata in
maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di
dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al
paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l’educazione impartita
in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
Articolo 30
Negli
Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure
persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di
tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita
culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della
propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.
Articolo 31
1.
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo
libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e
a
partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2.
Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di
partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano
l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di
divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.
Articolo 32
1.
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro
lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che
comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o
di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale,
morale o sociale.
2.
Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed
educative per garantire l’applicazione del presente articolo. A tal fine, e in
considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti
internazionali, gli Stati parti, in particolare:
a)
stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego;
b)
prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni
d’impiego;
c)
prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione
effettiva del presente articolo;
Articolo 33
Gli
Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative,
amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso
illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle
Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati
fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.
Articolo 34
Gli
Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di
sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in
particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e
multilaterale per impedire:
a)
che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività
sessuale illegale;
b)
che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche
sessuali illegali;
c)
che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di
materiale a carattere pornografico.
Articolo 35
Gli
Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale,
bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di
fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.
Articolo 36
Gli
Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento
pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.
Articolo 37
Gli
Stati parti vigilano affinché:
a)
nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti. Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza
possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone
di età inferiore a diciotto anni;
b)
nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria.
L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere
effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima
risorsa e avere la durata più breve possibile;
c)
ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto
dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle
esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di
libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non
farlo nell’interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere
in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne
che in circostanze eccezionali;
d) i
fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a
un’assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto
di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale
o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione
sollecita sia adottata in materia.
Articolo 38
1.
Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del
diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato,
e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2.
Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare
che le persone che non hanno raggiunto l’età di quindici anni non partecipino
direttamente alle ostilità.
3.
Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni
persona che non ha raggiunto l’età di quindici anni. Nel reclutare persone
aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si
sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In
conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario
internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato,
gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i
fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di
protezione.
Articolo 39
Gli
Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero
fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di
ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di
ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di
un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in
condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la
dignità del fanciullo.
Articolo 40
1.
Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o
riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da
favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo
rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto
della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella
società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima.
2. A
tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti
internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
a)
affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di
reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione
nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
b)
affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno
diritto alle seguenti garanzie:
I -
di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata
legalmente stabilita;
II
- di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso,
tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di
lui, e di beneficiare di un’assistenza legale o di ogni altra assistenza
appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
III
- che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità o istanza
giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento
equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza
appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a
meno che ciò non sia ritenuto contrario all’interesse preminente del fanciullo
a causa in particolare della sua età o della sua situazione;
IV -
di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di
interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e
l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
V
- qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere
contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi a
un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e
imparziale, in conformità con la legge;
VI
- di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non
parla la lingua utilizzata;
VII
- che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della
procedura.
3.
Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi, di procedure, la
costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli
sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in
particolar modo:
a) di
stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non
abbiano la capacità di commettere reato;
b) di
adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per
trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo
tuttavia inteso che i diritti dell’uomo e le garanzie legali debbono essere
integralmente rispettate.
4.
Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le
cure, l’orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il
collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale,
nonché soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in vista di
assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e
proporzionato sia alla loro situazione che al reato.
Articolo 41
Nessuna
delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più
propizie all’attuazione dei diritti del fanciullo che possano figurare:
a)
nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b)
nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
SECONDA PARTE
Articolo 42
Gli
Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le
disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli
adulti che ai fanciulli.
Articolo 43
1. Al
fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell’esecuzione degli
obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un
Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in
appresso.
2. Il
Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una
competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi
membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo
personale, secondo il criterio di un’equa ripartizione geografica e in
considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3. I
membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone
designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato
tra i suoi cittadini.
4. La
prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni
due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione il Segretario
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli
Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il
Segretario generale stabilirà l’elenco alfabetico dei candidati in tal modo
designati, con l’indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e
sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.
5. Le
elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate
dal Segretario Generale presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due
terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che
ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati
parti presenti e votanti.
6. I
membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la
loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella
prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque
membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente
dopo la prima elezione.
7. In
caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per
qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue
funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua
candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio
resosi vacante fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva
dell’approvazione del Comitato.
8. Il
Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il
Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10.
Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della
Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato
determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La
durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una
riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva
dell’approvazione dell’Assemblea Generale.
11.
Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a
disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest’ultimo
necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente
Convenzione.
12. I
membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con
l’approvazione dell’Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità
stabilite dall’Assemblea Generale.
Articolo 44
1.
Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti
che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella
presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali
diritti:
a)
entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente
Convenzione per gli Stati parti interessati;
b) in
seguito, ogni cinque anni.
2. I
rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso
indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di
adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono
altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una
comprensione dettagliata dell’applicazione della Convenzione nel paese in
esame.
3.
Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo
non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente | in
conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo | le
informazioni di base in precedenza fornite.
4. Il
Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa
all’applicazione della Convenzione.
5. Il
Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea generale, tramite il Consiglio
Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6.
Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione
nei loro paesi.
Articolo 45
Al
fine di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la
cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:
a) le
Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e altri
organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell’esame
dell’attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano
nell’ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni
Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e ogni altro
organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati
sull’attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi
mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle
Nazioni Unite per l’Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli
rapporti sull’attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell’ambito
delle loro attività;
b) il
Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate,
al Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e agli altri Organismi competenti
ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o
di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato
da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o
indicazione;
c) il
Comitato può raccomandare all’Assemblea generale di chiedere al Segretario
Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche
attinenti ai diritti del fanciullo;
d) il
Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle
informazioni ricevute in applicazione degli artt.44 e 45 della presente
Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a
ogni Stato parte interessato e sottoposti all’Assemblea Generale insieme a
eventuali osservazioni degli Stati parti.
TERZA PARTE
Articolo 46
La
presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
Articolo 47
La
presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno
depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite.
Articolo 48
La
presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti
di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della
Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 49
1. La
presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla
data del deposito presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2.
Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi
aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione
la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da
parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 50
1.
Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario
Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la
richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti
al fine dell’esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro
mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli
Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale
convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti
e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea Generale.
2.
Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del
presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli
Stati parti.
3.
Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati
parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle
disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti
da essi accettati.
Articolo 51
1. Il
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e
comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state
formulate dagli Stati all’atto della ratifica o dell’adesione.
2.
Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità della
presente Convenzione.
3. Le
riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata
in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà
quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta
dal Segretario Generale.
Articolo 52
Ogni
Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica
scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della
notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 53
Il
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come
depositario della presente Convenzione.
Articolo 54
L’originale
della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese,
inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.