11/11/2004versione stampabilestampainvia paginainvia



Articolo 15
Emendamenti alla convenzione
1. Qualsiasi parte può proporre emendamenti alla convenzione.
2. Gli emendamenti alla convenzione sono adottati in sessione ordinaria della conferenza delle parti. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento alla convenzione deve essere comunicato alle parti dal segretariato almeno sei mesi prima della riunione alla quale è proposta l'adozione dell'emendamento. Il segretariato comunica gli emendamenti proposti anche ai firmatari della convenzione e per informazione al depositario.
3. Le parti si impegnano a raggiungere un accordo unanime su qualsiasi proposta di
emendamento alla convenzione. Se nonostante tutti gli sforzi compiuti non viene raggiunto un accordo unanime, l'emendamento è adottato in ultima istanza alla maggioranza di tre quarti delle parti presenti alla riunione e partecipanti alla votazione. L'emendamento adottato è comunicato dal segretariato al depositario, che lo trasmette a tutte le parti per accettazione.
4. Gli strumenti di accettazione di un emendamento sono depositati presso il depositario. L'emendamento adottato in conformità del precedente paragrafo 3 entra in vigore, per le parti che lo hanno accettato, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto lo strumento di accettazione da almeno tre quarti delle parti alla convenzione.
5. Per qualsiasi altra parte l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data in cui tale parte deposita presso il depositario il suo strumento di
accettazione di detto emendamento.
6. Ai fini del presente articolo, per «parti presenti alla riunione e partecipanti alla
votazione» si intendono le parti che sono presenti ed esprimono voto positivo o negativo.

Articolo 16
Adozione ed emendamento degli allegati alla convenzione
1. Gli allegati alla convenzione formano parte integrante di essa e, se non è
espressamente disposto in modo diverso, un riferimento alla convenzione costituisce nello stesso tempo un riferimento ai suoi allegati. Fatto salvo il disposto dell'articolo 14, paragrafi 2, lettera b) e 7, l'uso di tali allegati è limitato ad elenchi, formulari e qualsiasi altro materiale di natura descrittiva, che abbia un carattere scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo.
2. Gli allegati della convenzione sono proposti ed adottati in conformità della procedura stabilita dall'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4.
3. Un allegato che è stato adottato in conformità del precedente paragrafo 2 entra in vigore per tutte le parti alla convenzione sei mesi dopo la data in cui il depositario ha comunicato a tali parti l'adozione dell'allegato, escluse le parti che hanno notificato per iscritto al depositario entro il suddetto periodo, che non accettano l'allegato. L'allegato entra in vigore, per le parti che ritirano la loro notifica di non accettazione, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto comunicazione del ritiro di tale notifica.
4. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti agli allegati della
convenzione sono soggette alla stessa procedura applicata per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli allegati alla convenzione in conformità dei precedenti paragrafi 2 e 3.
5. Se l'adozione di un'allegato o di un emendamento ad un allegato comporta un
emendamento alla convenzione, tale allegato o emendamento ad un allegato non entra in vigore finché non sia entrato in vigore l'emendamento ad una convenzione.
 
Articolo 17
Protocolli
1. La conferenza delle parti può adottare, durante qualsiasi sessione ordinaria, protocolli alla convenzione.
2. Il segretariato comunica alle parti, almeno sei mesi prima di tale sessione, il testo di qualsiasi proposta di protocollo.
3. Le disposizioni per l'entrata in vigore di un protocollo sono stabilite dal protocollo stesso.
4. Solo le parti alla convenzione possono essere parti ad un protocollo.
5. Le decisioni proposte a norma di un protocollo sono assunte soltanto dalle parti al
protocollo in questione.

Articolo 18
Diritto di voto
1. Ciascuna parte alla convenzione ha un voto, fatto salvo il disposto del successivo
paragrafo 2.
2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica esercitano il diritto di voto, nei settori di loro competenza, con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono parti alla convenzione. Tale organizzazione non esercita il diritto di voto, se uno dei suoi Stati membri esercita il suo diritto e viceversa.

Articolo 19
Depositario
Il segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario della convenzione e dei protocolli adottati in conformità dell'articolo 17.

Articolo 20
Firma La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati membri delle Nazioni Unite o delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite, degli Stati che sono parti allo statuto della Corte internazionale di giustizia e delle organizzazioni regionali di integrazione economica a Rio de Janeiro, durante la conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, e successivamente alla sede delle Nazioni Unite a New York dal 20 giugno 1992 al 19 giugno 1993.
 
Articolo 21
Disposizioni transitorie
1. Le funzioni del segretariato di cui all'articolo 8 sono svolte a titolo provvisorio dal
segretariato istituito dall'assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 45/212 del 21 dicembre 1990, fino al termine della prima sessione della conferenza delle parti.
2. Il capo del segretariato interinale di cui al precedente paragrafo 1 opera in stretta
collaborazione con il gruppo intergovernativo di esperti dei cambiamenti climatici, per
garantire che detto gruppo possa soddisfare alle esigenze di una obiettiva consulenza
scientifica e tecnica. Possono essere consultati anche altri enti scientifici e tecnici.
3. Il fondo mondiale dell'ambiente del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, del programma ambiente delle Nazioni Unite e della banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo è l'istituzione internazionale a cui è affidata a titolo provvisorio la gestione del meccanismo finanziario. In rapporto a ciò, il fondo mondiale per l'ambiente deve essere adeguatamente ristrutturato e la possibilità di diventarne membro deve essere universale, in modo che esso possa adempiere le disposizioni dell'articolo 11.

Articolo 22
Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
1. La convenzione è soggetta a ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica. Essa è aperta all'adesione dal giorno successivo alla data in cui non è più aperta alla firma. Strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione devono essere depositati presso il depositario.
2. Qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica che diventi parte alla
convenzione, senza che nessuno dei suoi Stati membri sia parte, è soggetta a tutti gli
obblighi che derivano dalla convenzione. Nel caso in cui uno o più Stati membri di una
simile organizzazione sono parti alla convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri decidono delle rispettive responsabilità per l'adempimento degli obblighi che derivano dalla convenzione. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non hanno la facoltà di esercitare in concomitanza i diritti derivanti dalla convenzione.
3. Negli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni
regionali di integrazione economica devono dichiarare l'estensione delle loro competenze riguardo alle materie disciplinate dalla convenzione. Inoltre tali organizzazioni devono informare il depositario, che a sua volta ne informa le parti, di qualsiasi modifica sostanziale della estensione delle loro competenze.

Articolo 23
Entrata in vigore
1. La convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui è stato depositato il cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifica, accetta o approva la convenzione o vi aderisce dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Stato o organizzazione regionale di integrazione economica ha depositato lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
3. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2 lo strumento depositato da una organizzazione
regionale di integrazione economica non è aggiunto al numero di quelli depositati dagli Stati membri dell'organizzazione.

Articolo 24
Riserve
Non possono essere fatte riserve alla convenzione.

Articolo 25
Denuncia
1. Tre anni dopo l'entrata in vigore della convenzione per una parte, detta parte può in qualsiasi momento denunciare la convenzione inviando notifica scritta al depositario.
2. Tale denuncia prende effetto dopo un anno a decorrere dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica di denuncia oppure ad una data successiva specificata nella notifica di denuncia.
3. La parte che denuncia la convenzione denuncia implicitamente anche qualsiasi
protocollo di cui è parte.

Articolo 26
Testi facenti fede
L'originale della presente convenzione, di cui i testi in lingua araba, in lingua cinese, in lingua inglese, in lingua francese, in lingua russa e in lingua spagnola fanno ugualmente fede, deve essere depositato presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

IN FEDE di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato la presente
convenzione.

FATTO a New York, il nove maggio millenovencentonovantadue.
(1) I titoli degli articoli sono indicati soltanto per facilitare la lettura.
(2) Incluse le politiche e le misure adottate da organizzazioni regionali d'integrazione
economica.

ALLEGATO I
Australia
Austria
Belarus (1a)
Belgio
Bulgaria (2a)
Canada
Cecoslovacchia (3a)
Danimarca
Comunità europea
Estonia (4a)
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria (5a)
Islanda
Irlanda
Italia
Giappone
Lettonia (6a)
Lituania (7a)
Lussemburgo
Paesi Bassi
Nuova Zelanda
Norvegia
Polonia (8a)
Portogallo
Romania (9a)
Federazione russa (10a)
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Ucraina (11a)
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Stati Uniti d'America
ALLEGATO II
Australia
Austria
Belgio
Canada
Danimarca
Comunità europea
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Islanda
Irlanda
Italia
Giappone
Lussemburgo
Paesi Bassi
Nuova Zelanda
Norvegia
Portogallo
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Stati Uniti d'America

(1a) Paesi che si trovano in un processo di transizione verso un'economia di mercato.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA CONFORMEMENTE
ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 3 DELLA CONVENZIONE QUADRO SUI
CAMBIAMENTI CLIMATICI
Conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità
economica europea, la Comunità, unitamente ai suoi Stati membri, è competente per
intraprendere azioni volte alla protezione dell'ambiente.
Per quanto riguarda le questioni oggetto della convenzione, la Comunità ha adottato
numerosi strumenti giuridici, sia come parte della sua politica ambientale che nell'ambito di altre politiche settoriali, i più pertinenti dei quali sono elencati in appresso:
- Regolamento (CEE) n. 2008/90 del Consiglio, del 29 giugno 1990, riguardante la
promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma THERMIE) (GU n. L
185 del 17. 7. 1990).
- Decisione 89/364/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1989, concernente un programma
d'azione comunitario per un impiego più efficiente dell'energia elettrica (GU n. L 157 del 9. 6. 1989).
- Decisione 91/565/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1991, sulla promozione
dell'efficienza energetica nella Comunità (programma SAVE) (GU n. L 307 dell'8. 11.
1991).
- Regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, del 21 maggio 1992, che istituisce uno
strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (GU n. L 206 del 22. 7. 1992).
- Decisione 89/625/CEE del Consiglio, del 20 novembre 1989, relativa:
- ad un programma europeo in materia di climatologia e di rischi naturali (EPOCH)
- ad un programma europeo di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'ambiente (STEP). (GU n. L 359 dell'8. 12. 1989).
- Decisione 91/354/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1991, relativa ad un programma
specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'ambiente (1990-1994) (GU n.L 192 del 16. 7. 1991).
- Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e
l'impiego di limitatori della velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU n. L 57 del 2. 3. 1992).
- Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un
regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (GU n. L 215 del 30. 7. 1992).
- Decisione 93/389/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità (GU n. L 167 del 9. 7. 1993).

DICHIARAZIONE CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DA PARTE DELLA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE
SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

La Comunità economica europea e gli Stati membri dichiarano che l'impegno di limitare le emissioni di CO2 causate dall'uomo, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della convenzione, sarà adempito da tutta la Comunità, attraverso l'azione della Comunità e dei suoi Stati membri nell'ambito delle loro rispettive competenze.
In tale prospettiva, la Comunità e i suoi Stati membri riaffermano le conclusioni del
Consiglio del 29 ottobre 1990, ed in particolare l'obiettivo di stabilizzare entro il 2000,
nell'insieme della Comunità, le emissioni di CO2 ai livelli del 1990.
La Comunità e i suoi Stati membri stanno elaborando una strategia coerente al fine di
raggiungere il suddetto obiettivo.

Categoria: Diritti