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Articolo 15
Emendamenti alla convenzione
1. Qualsiasi parte può proporre emendamenti alla convenzione.
2. Gli emendamenti alla convenzione sono adottati in sessione ordinaria della
conferenza delle parti. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento alla convenzione
deve essere comunicato alle parti dal segretariato almeno sei mesi prima della
riunione alla quale è proposta l'adozione dell'emendamento. Il segretariato comunica
gli emendamenti proposti anche ai firmatari della convenzione e per informazione
al depositario.
3. Le parti si impegnano a raggiungere un accordo unanime su qualsiasi proposta
di
emendamento alla convenzione. Se nonostante tutti gli sforzi compiuti non viene
raggiunto un accordo unanime, l'emendamento è adottato in ultima istanza alla
maggioranza di tre quarti delle parti presenti alla riunione e partecipanti alla
votazione. L'emendamento adottato è comunicato dal segretariato al depositario,
che lo trasmette a tutte le parti per accettazione.
4. Gli strumenti di accettazione di un emendamento sono depositati presso il
depositario. L'emendamento adottato in conformità del precedente paragrafo 3 entra
in vigore, per le parti che lo hanno accettato, il novantesimo giorno successivo
alla data in cui il depositario ha ricevuto lo strumento di accettazione da almeno
tre quarti delle parti alla convenzione.
5. Per qualsiasi altra parte l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data in cui tale parte deposita presso il depositario il suo
strumento di
accettazione di detto emendamento.
6. Ai fini del presente articolo, per «parti presenti alla riunione e partecipanti
alla
votazione» si intendono le parti che sono presenti ed esprimono voto positivo
o negativo.
Articolo 18
Diritto di voto
1. Ciascuna parte alla convenzione ha un voto, fatto salvo il disposto del successivo
paragrafo 2.
2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica esercitano il diritto
di voto, nei settori di loro competenza, con un numero di voti pari al numero
dei loro Stati membri che sono parti alla convenzione. Tale organizzazione non
esercita il diritto di voto, se uno dei suoi Stati membri esercita il suo diritto
e viceversa.
Articolo 19
Depositario
Il segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario della convenzione
e dei protocolli adottati in conformità dell'articolo 17.
Articolo 22
Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
1. La convenzione è soggetta a ratifica, accettazione, approvazione o adesione
da parte degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica.
Essa è aperta all'adesione dal giorno successivo alla data in cui non è più aperta
alla firma. Strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione devono
essere depositati presso il depositario.
2. Qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica che diventi parte
alla
convenzione, senza che nessuno dei suoi Stati membri sia parte, è soggetta a
tutti gli
obblighi che derivano dalla convenzione. Nel caso in cui uno o più Stati membri
di una
simile organizzazione sono parti alla convenzione, l'organizzazione e i suoi
Stati membri decidono delle rispettive responsabilità per l'adempimento degli
obblighi che derivano dalla convenzione. In tali casi, l'organizzazione e gli
Stati membri non hanno la facoltà di esercitare in concomitanza i diritti derivanti
dalla convenzione.
3. Negli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni
regionali di integrazione economica devono dichiarare l'estensione delle loro
competenze riguardo alle materie disciplinate dalla convenzione. Inoltre tali
organizzazioni devono informare il depositario, che a sua volta ne informa le
parti, di qualsiasi modifica sostanziale della estensione delle loro competenze.
Articolo 23
Entrata in vigore
1. La convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data
in cui è stato depositato il cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione.
2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che
ratifica, accetta o approva la convenzione o vi aderisce dopo il deposito del
cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la
convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui
tale Stato o organizzazione regionale di integrazione economica ha depositato
lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
3. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2 lo strumento depositato da una organizzazione
regionale di integrazione economica non è aggiunto al numero di quelli depositati
dagli Stati membri dell'organizzazione.
Articolo 24
Riserve
Non possono essere fatte riserve alla convenzione.
Articolo 25
Denuncia
1. Tre anni dopo l'entrata in vigore della convenzione per una parte, detta parte
può in qualsiasi momento denunciare la convenzione inviando notifica scritta al
depositario.
2. Tale denuncia prende effetto dopo un anno a decorrere dalla data in cui il
depositario ha ricevuto la notifica di denuncia oppure ad una data successiva
specificata nella notifica di denuncia.
3. La parte che denuncia la convenzione denuncia implicitamente anche qualsiasi
protocollo di cui è parte.
Articolo 26
Testi facenti fede
L'originale della presente convenzione, di cui i testi in lingua araba, in lingua
cinese, in lingua inglese, in lingua francese, in lingua russa e in lingua spagnola
fanno ugualmente fede, deve essere depositato presso il segretario generale delle
Nazioni Unite.
IN FEDE di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato
la presente
convenzione.
FATTO a New York, il nove maggio millenovencentonovantadue.
(1) I titoli degli articoli sono indicati soltanto per facilitare la lettura.
(2) Incluse le politiche e le misure adottate da organizzazioni regionali d'integrazione
economica.
ALLEGATO I
Australia
Austria
Belarus (1a)
Belgio
Bulgaria (2a)
Canada
Cecoslovacchia (3a)
Danimarca
Comunità europea
Estonia (4a)
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria (5a)
Islanda
Irlanda
Italia
Giappone
Lettonia (6a)
Lituania (7a)
Lussemburgo
Paesi Bassi
Nuova Zelanda
Norvegia
Polonia (8a)
Portogallo
Romania (9a)
Federazione russa (10a)
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Ucraina (11a)
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Stati Uniti d'America
ALLEGATO II
Australia
Austria
Belgio
Canada
Danimarca
Comunità europea
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Islanda
Irlanda
Italia
Giappone
Lussemburgo
Paesi Bassi
Nuova Zelanda
Norvegia
Portogallo
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Stati Uniti d'America
(1a) Paesi che si trovano in un processo di transizione verso un'economia di mercato.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA CONFORMEMENTE
ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 3 DELLA CONVENZIONE QUADRO SUI
CAMBIAMENTI CLIMATICI
Conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità
economica europea, la Comunità, unitamente ai suoi Stati membri, è competente
per
intraprendere azioni volte alla protezione dell'ambiente.
Per quanto riguarda le questioni oggetto della convenzione, la Comunità ha adottato
numerosi strumenti giuridici, sia come parte della sua politica ambientale che
nell'ambito di altre politiche settoriali, i più pertinenti dei quali sono elencati
in appresso:
- Regolamento (CEE) n. 2008/90 del Consiglio, del 29 giugno 1990, riguardante
la
promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma THERMIE) (GU
n. L
185 del 17. 7. 1990).
- Decisione 89/364/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1989, concernente un programma
d'azione comunitario per un impiego più efficiente dell'energia elettrica (GU
n. L 157 del 9. 6. 1989).
- Decisione 91/565/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1991, sulla promozione
dell'efficienza energetica nella Comunità (programma SAVE) (GU n. L 307 dell'8.
11.
1991).
- Regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, del 21 maggio 1992, che istituisce
uno
strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (GU n. L 206 del 22. 7. 1992).
- Decisione 89/625/CEE del Consiglio, del 20 novembre 1989, relativa:
- ad un programma europeo in materia di climatologia e di rischi naturali (EPOCH)
- ad un programma europeo di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'ambiente
(STEP). (GU n. L 359 dell'8. 12. 1989).
- Decisione 91/354/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1991, relativa ad un programma
specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'ambiente (1990-1994)
(GU n.L 192 del 16. 7. 1991).
- Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio
e
l'impiego di limitatori della velocità per talune categorie di autoveicoli nella
Comunità (GU n. L 57 del 2. 3. 1992).
- Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce
un
regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (GU n.
L 215 del 30. 7. 1992).
- Decisione 93/389/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, su un meccanismo di
controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità
(GU n. L 167 del 9. 7. 1993).
DICHIARAZIONE CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DA PARTE DELLA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE
SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI
La Comunità economica europea e gli Stati membri dichiarano che l'impegno di
limitare le emissioni di CO2 causate dall'uomo, di cui all'articolo 4, paragrafo
2 della convenzione, sarà adempito da tutta la Comunità, attraverso l'azione della
Comunità e dei suoi Stati membri nell'ambito delle loro rispettive competenze.
In tale prospettiva, la Comunità e i suoi Stati membri riaffermano le conclusioni
del
Consiglio del 29 ottobre 1990, ed in particolare l'obiettivo di stabilizzare
entro il 2000,
nell'insieme della Comunità, le emissioni di CO2 ai livelli del 1990.
La Comunità e i suoi Stati membri stanno elaborando una strategia coerente al
fine di
raggiungere il suddetto obiettivo.