Articolo 4
Obblighi
1. Tenendo conto delle loro responsabilità comuni ma differenziate e delle loro
specifiche priorità nazionali e regionali di sviluppo, dei loro obiettivi e delle
diverse circostanze, tutte le parti:
a) elaborano, aggiornano periodicamente, pubblicano e mettono a disposizione
della
conferenza delle parti, in conformità dell'articolo 12, inventari nazionali delle
emissioni, causate dall'uomo, di gas ad effetto serra suddivise per fonti e delle
eliminazioni suddivise per pozzi, qualora tali gas non siano inclusi nel protocollo
di Montreal, applicando metodologie comparabili che devono essere stabilite di
comune accordo dalla conferenza delle parti;
b) formulano, attuano, pubblicano e aggiornano regolarmente programmi nazionali
e, se del caso, regionali, che stabiliscono misure intese a mitigare i cambiamenti
climatici, tenendo conto delle emissioni, causate dall'uomo, suddivise per fonte
e delle eliminazioni suddivise per pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi
nel protocollo di Montreal, e misure intese a facilitare un adeguato adattamento
ai cambiamenti climatici;
c) promuovono in cooperazione per lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione,
ivi compreso il trasferimento, di tecnologie, prassi e processi che permettono
di controllare, ridurre o prevenire le emissioni causate dall'uomo di gas ad effetto
serra, qualora non siano inclusi nel protocollo di Montreal, in tutti i settori
pertinenti, ivi compresi i settori dell'energia, dei trasporti, dell'industria,
dell'agricoltura, della forestazione e della gestione dei rifiuti;
d) promuovono una gestione sostenibile e promuovono in cooperazione la conservazione
e l'incremento, se del caso, dei pozzi e dei serbatoi di tutti i gas ad effetto
serra, che non sono inclusi nel protocollo di Montreal, ivi compresi la biomassa,
le foreste e gli oceani, nonché altri ecosistemi terrestri, costieri e marini;
e) preparano in cooperazione l'adattamento all'impatto dei cambiamenti climatici;
sviluppano ed elaborano opportuni piani integrati per la gestione delle zone
costiere, per le risorse idriche e per l'agricoltura, nonché per la protezione
e il ripristino delle zone, particolarmente quelle africane, colpite dalla siccità
e dalla desertificazione oppure dalle inondazioni;
f) tengono conto nella misura del possibile delle considerazioni sui cambiamenti
climatici nell'elaborare le loro pertinenti politiche e azioni sociali, economiche
ed ambientali, e applicano opportuni metodi, per esempio la valutazione dell'impatto,
formulati e definiti a livello nazionale, al fine di ridurre al minimo gli effetti
negativi che i progetti o i provvedimenti da esse adottati per mitigare i cambiamenti
climatici, o per adattarvisi, possono avere sull'economia, sulla sanità pubblica
e sulla qualità dell'ambiente;
g) promuovono in cooperazione la ricerca scientifica, tecnologica, tecnica, socioeconomica
e in altri settori, l'osservazione sistematica e la creazione di archivi di dati
concernenti il sistema climatico e volti a migliorare le conoscenze, a ridurre
o eliminare le restanti incertezze riguardo alle cause, agli effetti, alla portata
e al periodo dei cambiamenti climatici e riguardo alle conseguenze economiche
e sociali delle varie strategie di intervento;
h) promuovono in cooperazione uno scambio completo, aperto e rapido delle pertinenti
informazioni scientifiche, tecnologiche, tecniche, socioeconomiche e giuridiche,
concernenti il sistema climatico e i cambiamenti climatici, nonché le conseguenze
economiche e sociali delle varie strategie di intervento;
i) promuovono in cooperazione l'educazione, la formazione e la consapevolezza
del
pubblico riguardo ai cambiamenti climatici che incoraggiano la più vasta partecipazione
possibile a questo processo, ivi compresa la partecipazione delle organizzazioni
non governative;
j) comunicano alla conferenza delle parti le informazioni relative all'attuazione
in
conformità dell'articolo 12.
2. Le parti che sono paesi sviluppati e le altre parti elencate nell'allegato
I assumono gli obblighi di seguito specificati.
a) Ciascuna di queste parti adotta politiche nazionali (2) e prende corrispondenti
provvedimenti per mitigare i cambiamenti climatici, limitando le emissioni causate
dall'uomo di gas ad effetto serra e proteggendo e incrementando i suoi pozzi
e serbatoi di gas ad effetto serra. Queste politiche e provvedimenti dimostreranno
che i paesi sviluppati prendono l'iniziativa per modificare le tendenze a lunga
scadenza delle emissioni causate dall'uomo in conformità dell'obiettivo della
convenzione, riconoscendo che il ritorno entro la fine del presente decennio ai
precedenti livelli di emissioni, causate dall'uomo, di biossido di carbonio e
di altri gas ad effetto serra, non inclusi nel protocollo di Montreal, contribuirebbe
a tale modifica, e prendendo in considerazione le differenze di punti di partenza
e di approcci, di strutture economiche e di risorse, la necessità di mantenere
una crescita economica forte e sostenibile, le tecnologie disponibili e le altre
singole circostanze, nonché la necessità che ciascuna di queste parti contribuisca
in misura equa ed adeguata allo sforzo mondiale per questo obiettivo. Queste parti
possono attuare tali politiche e provvedimenti congiuntamente con altre parti
e possono assistere altre parti prestando aiuto per il raggiungimento dell'obiettivo
della convenzione e, in particolare, di quello del presente sottoparagrafo. b)
Al fine di ottenere progressi in questo senso, ciascuna di queste parti comunica,
in
conformità dell'articolo 12 ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della convenzione
nei suoi confronti e in seguito periodicamente, informazioni particolareggiate
sulle sue
politiche e misure di cui al precedente sottoparagrafo a), nonché sulle previste
risultanti emissioni, causate dall'uomo, suddivise per fonte e sulle eliminazioni
suddivise per pozzo dei gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal,
nel periodo di cui al sottoparagrafo a) al fine di ritornare singolarmente o congiuntamente
ai livelli 1990 di queste emissioni, causate dall'uomo, di biossido di carbonio
o di altri gas ad effetto serra non inclusi nella convenzione di Montreal. Queste
informazioni sono esaminate dalla conferenza delle parti nella sua prima sessione
e in seguito periodicamente, in conformità dell'articolo 7.
c) Per il calcolo delle emissioni suddivise per fonti e delle eliminazioni suddivise
per pozzo
di gas ad effetto serra ai fini del precedente sottoparagrafo b), si deve tener
conto delle
migliori cognizioni scientifiche disponibili, ivi compresa l'effettiva capacità
dei pozzi ed i rispettivi contributi di tali gas ai cambiamenti climatici. La
conferenza delle parti prende in considerazione e concorda le metodologie per
questi calcoli durante la prima sessione e in seguito le riesamina regolarmente.
d) La conferenza delle parti esamina durante la sua prima sessione l'adeguatezza
dei
precedenti sottoparagrafi a) e b). L'esame deve essere svolto tenendo presenti
le migliori informazioni scientifiche e le migliori valutazioni disponibili dei
cambiamenti climatici e dei relativi impatti, nonché le pertinenti informazioni
tecniche, sociali ed economiche. In base a questo esame la conferenza delle parti
decide gli opportuni interventi, tra cui eventualmente l'adozione di emendamenti
degli obblighi di cui ai precedenti sottoparagrafi a) e b). Durante la prima sessione
la conferenza delle parti stabilisce inoltre i criteri per l'applicazione congiunta
come indicato al precedente sottoparagrafo a). Un secondo esame dei sottoparagrafi
a) e b) avrà luogo entro il 31 dicembre 1998 ed in seguito ad intervalli regolari,
stabiliti dalla conferenza delle parti, finché sarà raggiunto l'obiettivo della
convenzione.
e) Ciascuna delle parti:
i) coordina nel modo opportuno con le altri parti interessate i pertinenti strumenti
economici ed amministrativi, elaborati per raggiungere l'obiettivo della convenzione;
ii) identifica e periodicamente esamina le proprie politiche e prassi che incoraggiano
attività che portano a livelli di emissioni, causate dall'uomo, di gas ad effetto
serra, non inclusi nel protocollo di Montreal, maggiori di quanto sarebbero altrimenti.
f) La conferenza delle parti esamina entro il 31 dicembre 1998 le informazioni
disponibili nell'intento di assumere, con l'approvazione della parte interessata,
decisioni riguardo agli eventuali opportuni emendamenti agli elenchi di cui agli
allegati I e II.
g) Qualsiasi parte non inclusa nell'allegato I può al momento della ratifica,
dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione o in qualsiasi momento successivo
notificare al depositario che intende assumere gli obblighi di cui ai precedenti
sottoparagrafi a) e b. Il depositario informa gli altri firmatari e le altre
parti di tale notifica.
3. Le parti che sono paesi sviluppati e le altre parti sviluppate incluse nell'allegato
II
forniscono risorse finanziarie nuove e addizionali per coprire tutti i costi
concordati che le parti, che sono paesi in via di sviluppo, hanno sostenuto per
soddisfare agli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 1. Esse forniscono
inoltre risorse finanziarie, fra l'altro per il trasferimento di tecnologie, necessarie
alle parti che sono paesi in via di sviluppo, per sostenere tutti i maggiori costi
relativi all'attuazione delle misure che sono previste dal paragrafo 1 del presente
articolo e che sono concordate, in conformità dell'articolo 11, tra una parte
che è un paese in via di sviluppo e l'istituzione o le istituzioni internazionali
di cui all'articolo 11. Nell'osservare questi obblighi si deve tener conto della
necessità che il flusso di fondi sia adeguato e prevedibile, e dell'importanza
di suddividere in modo opportuno questo onere finanziario tra le parti che sono
paesi sviluppati.
4. Le parti che sono paesi sviluppati e le altre parti sviluppate incluse nell'allegato
II
forniscono inoltre alle parti che sono paesi in via di sviluppo, e sono particolarmente
vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, un contributo per
sostenere i costi di adattamento a tali effetti negativi.
5. Le parti che sono paesi sviluppati e le altre parti sviluppate incluse nell'allegato
II
assumono tutte le iniziative possibili per promuovere, facilitare e, se necessario,
finanziare l'accesso di altre parti, in particolare le parti che sono paesi in
via di sviluppo, alle tecnologie innocue per l'ambiente e alle conoscenze tecniche
oppure il trasferimento di tali tecnologie e conoscenze a dette parti, in modo
che possano ottemperare alle disposizioni della convenzione. In questo processo
le parti che sono paesi sviluppati devono sostenere lo sviluppo e l'incremento
delle capacità e delle tecnologie proprie delle parti che sono paesi in via di
sviluppo. Le altre parti ed organizzazioni che sono in grado di intervenire in
questo senso possono anche prestare assistenza per facilitare il trasferimento
di tali tecnologie.
6. Per l'adempimento degli obblighi cui al precedente paragrafo 2, la conferenza
delle parti accorda un certo grado di flessibilità alle parti, incluse nell'allegato
I, che si trovano in una situazione di transizione verso un'economia di mercato,
al fine di incrementarne la capacità a fronteggiare i cambiamenti climatici, tenendo
conto anche del livello storico, preso come riferimento, delle emissioni causate
dall'uomo di gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal.
7. La misura in cui le parti che sono paesi in via di sviluppo adempiranno gli
obblighi a loro derivanti dalla convenzione dipenderà dall'effettivo adempimento,
da parte dei paesi sviluppati che sono parti alla convenzione, degli obblighi
che a loro derivano dalla convenzione e che riguardano le risorse finanziarie
e il trasferimento di tecnologie, e sarà subordinata alle esigenze di sviluppo
economico e sociale e di eliminazione della povertà, che sono le prime e principali
priorità dei paesi in via di sviluppo che sono parti alla convenzione.
8. Nell'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente articolo, le parti
esaminano in
modo approfondito quali sono le azioni, ivi comprese le azioni relative al finanziamento,
all'assicurazione e al trasferimento di tecnologia, necessarie a norma della convenzione
per risolvere le esigenze ed i problemi specifici dei paesi in via di sviluppo
che sono parti alla convenzione, che sono causati dagli effetti negativi dei cambiamenti
climatici e/o dall'impatto dell'attuazione dei provvedimenti di difesa, in particolare
riguardo ai seguenti
paesi:
a) piccoli paesi insulari;
b) paesi con zone costiere basse;
c) paesi con zone aride e semiaride, zone boschive e zone soggette alla deforestazione;
d) paesi con zone soggette a disastri naturali;
e) paesi con zone soggette alla siccità e alla desertificazione;
f) paesi con zone di elevato inquinamento atmosferico urbano;
g) paesi con zone che presentano ecosistemi fragili, ivi compresi gli ecosistemi
montani;
h) paesi le cui economie dipendono in larga misura dal reddito ricavato dalla
produzione,
dalla lavorazione, dall'esportazione e/o dal consumo di combustibili fossili
e dei relativi prodotti ad elevato potere calorico;
i) paesi senza sbocco sul mare e paesi di transito.
Inoltre la conferenza delle parti può svolgere, se opportuno, azioni in merito
alle
disposizioni del presente paragrafo.
9. Nell'esecuzione di azioni concernenti il finanziamento e il trasferimento
di tecnologia, le
parti prendono nella massima considerazione le esigenze specifiche e le situazioni
speciali
dei paesi meno sviluppati.
10. Nell'adempimento degli obblighi stabiliti dalla convenzione, le parti prendono
in
considerazione, in conformità dell'articolo 10, la situazione delle parti, in
particolare delle parti che sono paesi in via di sviluppo, le cui economie sono
vulnerabili agli effetti negativi dell'attuazione di provvedimenti adottati per
far fronte ai cambiamenti climatici. Tale disposizione si applica soprattutto
alle parti le cui economie dipendono in elevata misura
dal reddito ricavato dalla produzione, dalla lavorazione, dall'esportazione e/o
dal consumo
di combustibili fossili e dei relativi prodotti ad elevato potere calorico, e/o
dall'uso di
combustibili fossili che tali paesi molto difficilmente possono sostituire con
energie
alternative.
Articolo 5
Ricerca e osservazione sistematica
Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g),
le parti:
a) sostengono e, se opportuno, sviluppano ulteriormente i programmi e le reti
o le
organizzazioni internazionali e intergovernative, che hanno il compito di definire,
svolgere, valutare e finanziare la ricerca, la raccolta di dati e l'osservazione
sistematica, tenendo conto della necessità di ridurre al minimo la duplicazione
degli sforzi;
b) sostengono gli sforzi internazionali e intergovernativi volti a rafforzare
l'osservazione sistematica e le possibilità qualitative e quantitative di ricerca
scientifica e tecnica sul piano nazionale, in particolare nei paesi in via di
sviluppo, e a promuovere la comunicazione e lo scambio di dati ed analisi di tali
ricerche registrati ed elaborati in zone che sono al di fuori della giurisdizione
nazionale;
c) tengono conto delle preoccupazioni e delle esigenze particolari dei paesi
in via di
sviluppo e cooperano per migliorare le loro possibilità qualitative e quantitative
di
partecipare agli sforzi di cui ai precedenti sottoparagrafi a) e b).
Articolo 6
Educazione, formazione e sensibilizzazione del pubblico
Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto i),
le parti:
a) promuovono e facilitano a livello nazionale e, se opportuno, a livello regionale
e
provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti nazionali e nei limiti
delle rispettive capacità:
i) lo sviluppo e l'attuazione di programmi di educazione e di sensibilizzazione
del pubblico riguardo ai cambiamenti climatici ed ai relativi effetti;
ii) l'accesso del pubblico alle informazioni sui cambiamenti climatici e sui
relativi effetti;
iii) la partecipazione del pubblico all'esame dei cambiamenti climatici e dei
relativi effetti, e all'elaborazione di adeguati interventi;
iv) la formazione del personale scientifico, tecnico e direttivo.
b) Cooperano e si impegnano ad incrementare a livello internazionale, ricorrendo,
se
opportuno, ad organismi esistenti:
i) lo sviluppo e lo scambio di materiale di educazione e di sensibilizzazione
del pubblico ai cambiamenti climatici ed ai relativi effetti;
ii) lo sviluppo e l'attuazione dei programmi di educazione e di formazione, ivi
compreso il rafforzamento di organismi nazionali e lo scambio o l'invio di personale
per formare esperti in questo campo, in particolare per i paesi in via di sviluppo.
Articolo 7
Conferenza delle parti
1. È istituita una conferenza delle parti.
2. La conferenza delle parti, in quanto organo supremo della presente convenzione,
esamina regolarmente l'attuazione della convenzione e di qualsiasi relativo strumento
giuridico che la conferenza delle parti eventualmente adotta, e nei limiti del
suo mandato assume le decisioni necessarie per promuovere l'effettiva attuazione
della convenzione. A tal fine la conferenza delle parti:
a) esamina periodicamente gli obblighi delle parti e gli accordi istituzionali,
adottati a
norma della convenzione, alla luce dell'obiettivo della convenzione, dell'esperienza
acquisita nell'attuarla e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;
b) promuove e facilita lo scambio di informazioni sui provvedimenti adottati
dalle parti per fronteggiare i cambiamenti climatici e i loro effetti, tenendo
conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle parti e dei loro
rispettivi obblighi derivanti dalla convenzione;
c) facilita, su richiesta di due o più parti, il coordinamento dei provvedimenti
da esse
adottati per fronteggiare i cambiamenti climatici e i loro effetti, tenendo conto
delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle parti e dei loro rispettivi
obblighi derivanti dalla convenzione;
d) promuove e dirige, in conformità dell'obiettivo e delle disposizioni della
convenzione, l'elaborazione ed il perfezionamento periodico di metodologie comparabili,
che devono essere stabilite di comune accordo dalla conferenza delle parti, intese,
fra l'altro, a preparare inventari di emissioni di gas ad effetto serra suddivise
per fonti e di eliminazioni di tali gas suddivise per pozzi, e a valutare l'efficacia
di provvedimenti volti a limitare le emissioni ed incrementare le eliminazioni
di questi gas;
e) valuta, sulla base di tutte le informazioni ad essa comunicate in conformità
delle
disposizioni della convenzione, l'attuazione della convenzione da parte delle
parti, gli
effetti globali dei provvedimenti adottati in applicazione della convenzione,
in particolare gli effetti ambientali, economici e sociali, nonché i relativi
impatti cumulativi, e la misura in cui si ottengono progressi nel raggiungimento
dell'obiettivo della convenzione;
f) esamina ed adotta relazioni regolari sull'attuazione della convenzione e provvede
alla loro pubblicazione;
g) formula raccomandazioni su qualsiasi problema relativo all'attuazione della
convenzione;
h) si impegna a mobilitare le risorse finanziarie in conformità dell'articolo
4, paragrafi 3, 4 e 5, e dell'articolo 11;
i) istituisce organi sussidiari, se ritenuti necessari per l'attuazione della
convenzione;
j) esamina le relazioni presentate dagli organi sussidiari e fornisce loro linee
direttive;
k) stabilisce di comune accordo ed adotta all'unanimità le norme di procedura
e le norme finanziarie per se stessa e per gli organi sussidiari;
l) richiede e utilizza, se opportuno, i servizi, la cooperazione e le informazioni
delle
competenti organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi e
non
governativi;
m) svolge le altre funzioni che sono necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo
della convenzione, nonché tutte le altre funzioni assegnate ad essa dalla convenzione.
3. La conferenza delle parti adotta durante la prima sessione le proprie norme
di
procedura, nonché quelle degli organi sussidiari istituiti dalla convenzione.
Tali norme
devono regolamentare anche le procedure decisionali per questioni che non sono
già
soggette alle procedure decisionali stabilite dalla convenzione. Tali procedure
possono
prevedere maggioranze specifiche per l'adozione di decisioni particolari.
4. La prima sessione della conferenza delle parti deve essere convocata dal segretariato
interinale di cui all'articolo 21 e deve aver luogo entro un anno a decorrere
dalla data di entrata in vigore della convenzione. Successivamente le sessioni
ordinarie della conferenza delle parti hanno luogo ogni anno, a meno che sia deciso
diversamente dalla conferenza delle parti.
5. Le sessioni straordinarie della conferenza delle parti hanno luogo ogniqualvolta
ciò sia ritenuto necessario dalla conferenza oppure richiesto per iscritto da
una parte, a
condizione però che almeno un terzo delle parti esprimano il loro accordo entro
sei mesi dalla data in cui il segretariato ha comunicato loro la richiesta.
6. Le Nazioni Unite, le loro agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale
dell'energia atomica, nonché qualsiasi Stato membro di tali istituzioni oppure
osservatore presso tali istituzioni che non è parte alla convenzione, possono
essere rappresentati alle sessioni della conferenza delle parti in qualità di
osservatori. Qualsiasi ente o agenzia, sia esso nazionale o internazionale, governativo
o non governativo, competente nelle questioni soggette alla convenzione, che ha
informato il segretariato del suo desiderio di essere rappresentato ad una sessione
della conferenza delle parti in qualità di osservatore, può essere ammesso, a
meno che si opponga almeno un terzo delle parti. L'ammissione e la partecipazione
degli osservatori sono soggette alle norme di procedura adottate dalla conferenza
delle parti.
Articolo 8
Segretariato
1. È istituito un segretariato.
2. Le funzioni del segretariato sono:
a) organizzare le sessioni della conferenza delle parti e dei suoi organi sussidiari
istituiti a norma dalla convenzione e predisporre i servizi richiesti;
b) raccogliere e diffondere le relazioni ricevute;
c) facilitare, su richiesta, l'assistenza alle parti, in particolar modo alle
parti che sono paesi in via di sviluppo, nel raccogliere e comunicare le informazioni
richieste in conformità delle disposizioni della convenzione;
d) preparare le relazioni sulle sue attività e presentarle alla conferenza delle
parti;
e) provvedere al necessario coordinamento con i segretariati di altre istituzioni
internazionali competenti;
f) stipulare, sotto la direzione penale della conferenza delle parti, accordi
amministrativi e contrattuali che sono necessari per un efficace svolgimento delle
sue funzioni;
g) svolgere le altre funzioni di segretariato specificate nella convenzione e
nei relativi
protocolli e le altre funzioni che fossero stabilite dalla conferenza delle parti.
3. La conferenza delle parti designa durante la prima sessione un segretariato
permanente e prende disposizioni per il suo funzionamento.
Articolo 9
Organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica
1. È istituito un organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica, che
deve fornire alla conferenza delle parti e, se opportuno, agli altri organi sussidiari,
tempestive informazioni e consulenza per le questioni scientifiche e tecniche
relative alla convenzione. Tutte le parti possono partecipare a questo organo.
Esso deve essere pluridisciplinare e deve comprendere i rappresentanti governativi
esperti del pertinente settore. Rende conto regolarmente alla conferenza delle
parti su tutti gli aspetti del suo lavoro.
2. Sotto la direzione della conferenza delle parti e basandosi sui lavori dei
competenti
organismi internazionali, questo organo deve:
a) eseguire valutazioni dello stato delle conoscenze scientifiche relative ai
cambiamenti climatici ed ai loro effetti;
b) preparare valutazioni scientifiche sugli effetti dei provvedimenti presi per
l'attuazione della convenzione;
c) individuare tecnologie e conoscenze tecniche innovative, efficaci ed avanzate
e fornire consulenza sui modi e sui mezzi per promuovere lo sviluppo e/o il trasferimento
di tali tecnologie;
d) prestare consulenza sui programmi scientifici, sulla cooperazione internazionale
per la ricerca e lo sviluppo relativi ai cambiamenti climatici, nonché sui modi
e sui mezzi per favorire la formazione di una capacità nei paesi in via di sviluppo
grazie alle forze interne;
e) rispondere alle questioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche che la
conferenza delle parti ed i suoi organi sussidiari possono sottoporre al suo parere.
3. Le funzioni ed il mandato di questo organo possono essere ulteriormente elaborati
dalla conferenza delle parti.
Articolo 10
Organo sussidiario di attuazione
1. È istituito un organo sussidiario per l'attuazione della convenzione, che
ha il compito di prestare assistenza alla conferenza delle parti nella valutazione
e nell'esame dell'effettiva attuazione della convenzione. Tutte le parti possono
partecipare a questo organo. Esso comprende i rappresentanti governativi, che
sono esperti in questioni relative ai cambiamenti climatici. Rende conto regolarmente
alla conferenza delle parti di tutti gli aspetti dei suoi lavori.
2. Sotto la direzione della conferenza delle parti, questo organo assolve le
seguenti
funzioni:
a) prende in considerazione le informazioni comunicate in conformità dell'articolo
12,
paragrafo 1, al fine di valutare l'effetto complessivo degli interventi assunti
dalle parti alla luce delle più recenti valutazioni scientifiche in merito ai
cambiamenti climatici;
b) prende in considerazione le informazioni comunicate in conformità dell'articolo
12,
paragrafo 2, al fine di assistere la conferenza delle parti nello svolgimento
dei riesami
stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera d);
c) assiste la conferenza delle parti, se opportuno, nella preparazione e nell'attuazione
delle sue decisioni.
Articolo 11
Meccanismo finanziario
1. È istituito un meccanismo per l'assegnazione di risorse finanziarie a titolo
di dono o di prestito agevolato, anche per il trasferimento di tecnologia. Esso
svolge le sue funzioni sotto la direzione della conferenza delle parti, verso
la quale è responsabile. Quest'ultima decide le sue politiche e priorità di programma
e i suoi criteri di assegnazione di risorse finanziarie in rapporto alla presente
convenzione. La gestione del meccanismo finanziario è affidata ad uno o più enti
internazionali esistenti.
2. Tutte le parti devono essere rappresentate nel meccanismo finanziario in modo
equo e proporzionale, nel quadro di un sistema trasparente di gestione.
3. La conferenza delle parti e l'ente o gli enti cui è stata affidata la gestione
del
meccanismo finanziario, stabiliscono di comune accordo le disposizioni necessarie
per
dare effetto ai precedenti paragrafi. Tali disposizioni comprendono:
a) le modalità per garantire che i progetti finanziati, intesi a far fronte ai
cambiamenti
climatici, siano conformi alle politiche, alle priorità di programma e ai criteri
di
assegnazione stabiliti dalla conferenza delle parti;
b) le modalità con cui una particolare decisione di finanziamento può essere
riesaminata alla luce di tali politiche, priorità di programma e criteri di assegnazione;
c) l'invio da parte dell'ente o degli enti alla conferenza delle parti di regolari
relazioni sulle operazioni di finanziamento svolte; questa disposizione è conforme
alla prescrizione di responsabilità stabilita al precedente paragrafo 1;
d) la determinazione in una forma prevedibile ed identificabile dell'importo
dei
finanziamenti necessari e disponibili per l'attuazione della convenzione e l'indicazione
delle condizioni alle quali tale importo deve essere periodicamente riesaminato.
4. La conferenza delle parti adotta, durante la prima sessione, gli accordi necessari
per attuare le summenzionate disposizioni, riesaminando e tenendo conto degli
accordi provvisori di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e decide se questi accordi
provvisori devono restare in vigore. Successivamente, entro quattro anni, la conferenza
delle parti riesamina il meccanismo finanziario ed adotta le opportune misure.
5. Le parti che sono paesi sviluppati possono anche fornire alle parti che sono
paesi in via di sviluppo, le quali possono avvalersene, le risorse finanziarie
necessarie per l'attuazione della convenzione tramite canali bilaterali, regionali
e multilaterali.
Articolo 12
Comunicazione di informazioni relative all'attuazione della convenzione
1. In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, ciascuna parte comunica, tramite
il
segretariato, alla conferenza delle parti le seguenti informazioni:
a) un inventario nazionale delle emissioni, causate dall'uomo, suddivise per
fonti e delle eliminazioni suddivise per pozzi di tutti i gas ad effetto serra
non inclusi nel protocollo di Montreal; ciascuna parte deve compilare l'inventario
nella misura delle sue capacità, utilizzando metodologie comparabili, che la conferenza
delle parti deve concordare e promuovere;
b) una descrizione generale delle iniziative prese o previste dalla parte per
attuare la
convenzione;
c) qualsiasi altra informazione che la parte ritiene attinente al raggiungimento
dell'obiettivo della convenzione e opportuna per l'inclusione nella sua comunicazione,
aggiungendo se possibile materiale utile per i calcoli delle tendenze mondiali
delle emissioni.
2. Ciascuna parte che è un paese sviluppato e ciascuna altra parte elencata nell'allegato
I deve includere nella comunicazione le seguenti informazioni:
a) una descrizione particolareggiata delle politiche e dei provvedimenti che
ha adottato per adempiere l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere
a) e b);
b) una stima specifica degli effetti che le politiche ed i provvedimenti di cui
al precedente sottoparagrafo a) avranno sulle emissioni, causate dall'uomo, suddivise
per fonti e sulle eliminazioni suddivise per pozzi dei gas ad effetto serra durante
il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).
3. Inoltre, ciascuna parte che è un paese sviluppato e ciascun'altra parte sviluppata
inclusa nell'allegato II deve aggiungere i particolari dei provvedimenti adottati
in conformità dell'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5.
4. Le parti che sono paesi in via di sviluppo possono proporre, su base volontaria,
progetti da finanziare, ivi comprese tecnologie specifiche, materiali, apparecchiature,
tecniche o prassi che sarebbero necessari per attuare tali progetti, indicando
anche, se possibile, una stima di tutti i costi supplementari, delle riduzioni
delle emissioni e degli aumenti delle eliminazioni di gas ad effetto serra, nonché
una stima dei vantaggi che ne derivano.
5. Ciascuna parte che è un paese sviluppato e ciascun'altra parte elencata nell'allegato
I presenta una prima relazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della convenzione
per la parte in questione. Ciascuna parte non elencata nell'allegato I presenta
la sua prima comunicazione entro tre anni dall'entrata in vigore della convenzione
per la parte in questione, o dalla disponibilità di risorse finanziarie in conformità
dell'articolo 4, paragrafo
3. Le parti che sono paesi meno sviluppati possono presentare la loro prima
comunicazione ad una data scelta a loro discrezione. La frequenza delle successive
comunicazioni è determinata per tutte le parti dalla conferenza delle parti,
tenendo conto dello scadenzario differenziato stabilito nel presente paragrafo.
6. Le informazioni comunicate dalle parti a norma del presente articolo sono
sollecitamente trasmesse dal segretariato alla conferenza delle parti e a ciascun
ente
sussidiario interessato. Se necessario, la conferenza delle parti riesamina le
procedure per la comunicazione delle informazioni.
7. A partire dalla prima sessione, la conferenza delle parti prevede accordi
affinché le parti che sono paesi in via di sviluppo ottengano, su loro richiesta, assistenza tecnica
e finanziaria per la raccolta e la comunicazione delle informazioni a norma del
presente
articolo, nonché per l'accertamento delle esigenze tecniche e finanziarie connesse
ai
progetti proposti e ai provvedimenti d'intervento di cui all'articolo 4. L'assistenza
può
essere prestata, a seconda dell'opportunità, da altre parti, dalle competenti
organizzazioni internazionali e dal segretariato.
8. Qualsiasi gruppo di parti può presentare, tenendo presenti le direttive adottate
dalla conferenza delle parti e salvo preventiva notifica alla conferenza delle
parti, una
comunicazione comune relativa all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente
articolo, purché tale comunicazione comprenda informazioni sull'adempimento da
parte di ciascuna di queste parti dei singoli obblighi derivanti dalla convenzione.
9. Le informazioni che una parte invia al segretariato con la qualifica di riservate,
in
conformità dei criteri che devono essere stabiliti dalla conferenza delle parti,
sono raccolte dal segretariato per proteggerne la riservatezza, prima di essere
messe a disposizione di qualsiasi ente deputato a comunicare ed esaminare le informazioni.
10. Fatto salvo il disposto del precedente paragrafo 9 e senza pregiudizio per
la facoltà di qualsiasi parte di rendere pubblica in qualsiasi momento la sua
comunicazione, il segretariato rende pubbliche le comunicazioni ricevute dalle
parti a norma del presente articolo, quando esse sono sottoposte alla conferenza
delle parti.
Articolo 13
Risoluzione delle questioni concernenti l'attuazione della convenzione
Alla prima sessione la conferenza delle parti prende in considerazione l'istituzione
di un processo consultivo multilaterale, disponibile alle parti su loro richiesta,
per la risoluzione delle questioni concernenti l'attuazione della convenzione.
Articolo 14
Composizione delle vertenze
1. In caso di vertenza tra due o più parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione
della convenzione, le parti in questione cercano di arrivare ad una composizione
della
controversia tramite trattative o qualsiasi altro mezzo conciliativo di loro
scelta.
2. Nel ratificare, accettare, approvare la convenzione o nell'accedervi oppure
in qualsiasi momento successivo, una parte che non sia un'organizzazione regionale
di integrazione economica, può dichiarare, con atto scritto presentato al depositario,
che per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione
della convenzione riconosce come obbligatoria ipso facto e senza speciale accordo
con qualsiasi parte che accetta lo stesso obbligo:
a) la presentazione della controversia alla Corte internazionale di giustizia
e/o
b) l'arbitrato svolto in conformità delle procedure che la conferenza delle parti
deve
adottare il più presto possibile con un allegato sull'arbitrato.
La parte che sia un'organizzazione regionale di integrazione economica può fare
una
dichiarazione con identico effetto per quanto riguarda l'arbitrato svolto in
conformità delle procedure di cui alla precedente lettera b).
3. Una dichiarazione compiuta in conformità del precedente paragrafo 2 è valida
fino alla scadenza in essa stabilita o fino al termine di un periodo di tre mesi
calcolato a decorrere dalla data in cui è stato depositato presso il depositario
un avviso di revoca. 4. Una nuova dichiarazione, un avviso di revoca o la scadenza
di una dichiarazione non pregiudicano in nessun modo un procedimento in corso
presso la Corte internazionale di giustizia o presso il tribunale arbitrale, a
meno che le parti alla controversia stabiliscano diversamente di comune accordo.
5. Salvo il disposto del precedente paragrafo 2, se 12 mesi dopo la notifica
che una parte ha presentato all'altra per dichiarare che tra esse esiste una disputa,
le parti in questione non sono state capaci di risolvere la loro controversia
tramite i mezzi indicati al precedente paragrafo 1, la disputa è sottoposta a
conciliazione su richiesta di una delle parti alla controversia.
6. Su richiesta di una delle parti alla disputa è istituita una commissione di
conciliazione. La commissione è composta, in pari numero, di membri nominati da
ciascuna delle parti in questione e da un presidente scelto di comune accordo
dai membri nominati da ciascuna parte. La commissione esprime una raccomandazione,
che le parti devono esaminare in buona fede.
7. La conferenza delle parti deve adottare il più presto possibile ulteriori
procedure relative alla conciliazione con un allegato sulla conciliazione.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi strumento giuridico
che la conferenza delle parti possa adottare, a meno che sia disposto diversamente
nello
strumento.