10/09/2004versione stampabilestampainvia paginainvia



ARTICOLO 6
1. Al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell’articolo 3, ogni Parte inclusa nell’Allegato I
può trasferire ad ogni altra di dette Parti, o acquistare da essa, unità di riduzione risultanti da progetti
finalizzati alla riduzione delle emissioni antropiche da fonti o all’aumento dell’assorbimento antropico dei  pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore dell’economia, a condizione che:
a) Ogni progetto di questo tipo abbia l’approvazione delle Parti coinvolte;
b) Ogni progetto di questo tipo permetta una riduzione delle emissioni dalle fonti, o un aumento dell’assorbimento dei pozzi, che sia aggiuntivo a quelli che potrebbero essere realizzati diversamente;
c) La Parte interessata non potrà acquistare alcuna unità di riduzione delle emissioni se essa non adempierà alle obbligazioni che le incombono a norma degli articoli 5 e 7;
d) L’acquisto di unità di riduzione delle emissioni sarà supplementare alle misure nazionali al fine di adempiere agli impegni previsti dall’articolo 3.
2. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo potrà, nella sua
prima sessione o quanto prima possibile, elaborare ulteriori linee guida per l’attuazione del presente
articolo, in particolar modo per quel che riguarda la verifica e la realizzazione dei rapporti
3. Una Parte inclusa nell’Allegato I potrà autorizzare persone giuridiche a partecipare, sotto la sua
responsabilità, ad azioni volte alla creazione, alla cessione o all’acquisizione, a norma del presente articolo, di unità di riduzione delle emissioni.
4. Se, in conformità con le disposizioni pertinenti di cui all’articolo 8, sorgesse una questione relativa
all’applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, la cessione e l’acquisizione di unità di riduzione delle emissioni potranno continuare dopo che la questione sarà stata sollevata, a condizione che nessuna Parte utilizzi dette unità per adempiere ai propri impegni a norma dell’articolo 3 finché non sarà risolto il problema del rispetto delle obbligazioni.
 
ARTICOLO 7
1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I indicherà nell’inventario annuale delle emissioni antropiche da
fonti e degli assorbimenti dei pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal,
presentato in conformità delle decisioni della Conferenza delle Parti, le informazioni supplementari,
determinate conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 4 infra, necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3.
2. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I indicherà nella propria comunicazione nazionale, presentata ai
sensi dell’articolo 12 della Convenzione, le informazioni supplementari necessarie per dimostrare che essa adempie agli impegni assunti a norma del presente Protocollo, da determinarsi secondo le disposizioni di cui al paragrafo 4 infra.
3. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I comunicherà le informazioni richieste, di cui al paragrafo 1,
annualmente, a partire dal primo inventario che essa è tenuta a presentare in conformità della Convenzione per il primo anno del periodo di adempimento dopo l’entrata in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo. Ogni Parte presenterà le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 nel quadro della prima comunicazione nazionale che essa è tenuta a presentare a norma della Convenzione dopo l’entrata in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo e dopo l’adozione delle linee guida previste dal paragrafo 4 infra. La frequenza con cui dovranno essere presentate le successive informazioni richieste ai sensi del presente articolo sarà stabilita dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, tenendo conto del calendario deciso dalla Conferenza delle Parti per la presentazione delle comunicazioni nazionali.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà nella
sua prima sessione e riesaminerà periodicamente in seguito le linee guida relative alla preparazione delle informazioni richieste a norma del presente articolo, considerando le direttive per la preparazione delle comunicazioni nazionali delle Parti inclusi nell’Allegato I adottate dalla Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo deciderà anche prima del primo periodo di adempimento le modalità di calcolo delle quantità assegnate.
 
ARTICOLO 8
1. Le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 7 da ciascuna delle Parti incluse nell’Allegato I
saranno esaminate da gruppi di esperti in adempimento delle pertinenti decisioni della Conferenza delle
Parti ed in conformità alle linee guida adottate, a tal fine, dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo a norma del paragrafo 4 infra. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, da ciascuna delle Parti incluse nell’Allegato I verranno esaminate come parte della compilazione annuale degli inventari delle emissioni e delle quantità assegnate e della corrispondente contabilità. Inoltre, le informazioni fornite da ciascuna Parte inclusa nell’Allegato I, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, saranno esaminate come parte della revisione delle comunicazioni nazionali.
2. I gruppi di esperti saranno coordinati dal Segretariato e costituiti da esperti scelti tra quelli nominati
dalle Parti della Convenzione e, a seconda dei casi, da organizzazioni intergovernative, conformemente alle indicazioni fornite, a tal fine, dal Conferenza delle Parti.
3. Il processo di revisione permetterà una valutazione tecnica completa e dettagliata dell’applicazione
del presente Protocollo della Parte. I gruppi di esperti elaboreranno un rapporto per la Conferenza delle
Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, nel quale valuteranno l’adempimento degli impegni assunti dalla Parte in esame ed indicheranno i problemi eventualmente riscontrati ed i fattori che incidono sull’adempimento. Il Segretariato comunicherà detto rapporto a tutte le Parti della Convenzione. Inoltre, il Segretariato enumererà tutte le questioni inerenti l’adempimento, indicate nel rapporto, per ulteriori considerazioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà nella
sua prima sessione, e riesaminerà periodicamente, in seguito, le linee guida per l’esame dell’applicazione del presente Protocollo da parte dei gruppi di esperti, tendo in considerazione le pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti.
5. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, con l’assistenza
dell’Organo Sussidiario di Attuazione e, se necessario, dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico esaminerà:
a) Le informazioni presentate dalle Parti, a norma dell’articolo 7, ed i rapporti sull’esame di dette informazioni, effettuati a norma del presente articolo; e b) Le questioni relative all’attuazione elencate dal Segretariato, a norma del paragrafo 3, nonché tutte le questioni sollevate dalle Parti.
6. In seguito all’esame delle informazioni di cui al paragrafo 5, la Conferenza delle Parti agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà, su ogni questione, le decisioni necessarie al fine
dell’attuazione del presente Protocollo.
 
ARTICOLO 9
1. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà periodicamente il Protocollo alla luce delle migliori informazioni scientifiche disponibili e degli studi di valutazione sul cambiamento climatico ed il loro impatto come pure delle pertinenti informazioni tecniche, sociali ed economiche. Tali esami saranno coordinati con altri pertinenti previsti dalla Convenzione, in particolare quelli richiesti all’articolo 4, paragrafo 2(d), e all’articolo 7, paragrafo 2(a), della Convenzione. Sulla base di detti esami, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà la misure necessarie.
2. Il primo esame avrà luogo nella seconda sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo. Nuovi esami saranno effettuati ad intervalli regolari e precisi.
 
ARTICOLO 10
1. Tutte le Parti, tenendo conto delle loro comuni ma differenziate responsabilità e delle loro specifiche
priorità di sviluppo nazionale e regionale, dei loro obiettivi e delle loro circostanze, senza introdurre nuovi impegni per le Parti non incluse nell’Allegato I ma riaffermando quelli già enunciati all’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e continuando a perseguire l’adempimento di tali impegni al fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile, tenendo conto dell’articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, della Convenzione:
a) Formuleranno, dove necessario e nella misura possibile, programmi nazionali e, se opportuno, regionali, economicamente convenienti ed efficaci, per migliorare la qualità dei fattori di emissione, dei dati sulle attività e/o dei modelli locali che riflettano la situazione socio–economica di ogni Parte, al fine della realizzazione periodica degli inventari nazionali delle emissioni antropiche dalle fonti e l’assorbimento dai pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, utilizzando metodologie comparabili, che dovranno essere decise dalla Conferenza delle Parti ed essere conformi alle direttive per le comunicazioni nazionali adottate dalla Conferenza delle Parti.
b) Formuleranno, applicheranno, pubblicheranno ed aggiorneranno regolarmente i programmi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti misure per mitigare i cambiamenti climatici e per facilitare un adeguato adattamento ad essi;
i) Tali programmi dovrebbero riguardare, tra l’altro, i settori energetico, dei trasporti e dell’industria come pure l’agricoltura, la silvicoltura e la gestione dei rifiuti. Inoltre, le tecnologie di adattamento ed i metodi per migliorare la pianificazione del territorio permetterebbero di meglio adattarsi ai cambiamenti climatici;
ii) Le Parti incluse nell’Allegato I presenteranno informazioni sulle misure adottate in virtù del presente Protocollo, compresi i programmi nazionali, a norma dell’articolo 7; le altre Parti cercheranno di includere nelle loro comunicazioni nazionali, se opportuno, informazioni sui programmi contenenti misure che, a loro avviso, contribuiscono a fronteggiare i cambiamenti climatici ed i loro effetti negativi, incluse le misure volte alla riduzione dell’aumento dei gas ad effetto serra e all’incremento dei
pozzi di assorbimento, al rafforzamento delle capacità (capacity building) e all’adattamento.
c) Coopereranno nella promozione di modalità efficaci per lo sviluppo, l’applicazione e la diffusione di tecnologie, di conoscenze tecniche, di pratiche e di processi ecologicamente compatibili con il cambiamento climatico, ed adotteranno tutte le misure necessarie per promuovere, facilitare e finanziare, se necessario, l’accesso a dette fonti o a trasferirle, in particolare verso i paesi in via di sviluppo, inclusa la formulazione di politiche e programmi per l’efficace trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili, che siano di pubblica proprietà o di pubblico dominio, e la creazione, nel settore privato, di una ambiente idoneo che permetta la promozione del trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili e l’accesso ad esse.
d) Coopereranno nella ricerca scientifica e tecnica e promuoveranno il mantenimento e lo sviluppo di sistemi di osservazione sistematica e la costituzione di archivi di dati al fine di ridurre le incertezze relative al sistema climatico, le conseguenze negative del cambiamento climatico e le conseguenze economiche e sociali delle diverse strategie di risposta, e promuoveranno la realizzazione ed il rafforzamento delle capacità e delle misure endogene di partecipazione agli sforzi, ai programmi e alle ricerche internazionali ed intergovernativi relativi alla ricerca e all’osservazione sistematica, a norma dell’articolo 5 della Convenzione.
e) Coopereranno e promuoveranno a livello internazionale, ricorrendo, dove opportuno, ad organismi esistenti, la realizzazione e l’esecuzione di programmi di educazione e formazione, compreso il rafforzamento delle capacità nazionali, in particolare sul piano umano ed istituzionale, e lo scambio ed il distaccamento di personale incaricato alla formazione di esperti nel settore, specialmente nei paesi in via di sviluppo, e faciliteranno sul piano nazionale la sensibilizzazione del pubblico ai cambiamenti climatici e l’accesso alle relative informazioni. Appropriate modalità dovrebbero essere sviluppate per attuare tali attività attraverso i competenti organi della Convenzione, a norma dell’articolo 6 della Convenzione;
f) Includeranno nelle proprie comunicazioni nazionali informazioni sui programmi e le attività intraprese in applicazione del presente articolo, in conformità alle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti;
g) Nell’adempiere agli impegni previsti dal presente articolo prenderanno pienamente in considerazione l’articolo 4, paragrafo 8, della Convenzione.
 
ARTICOLO 11
1. Nell’attuazione dell’articolo 10 le Parti terranno conto delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafi 4,
5, 7, 8, e 9 della Convenzione.
2. Nel contesto dell’attuazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione, in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, ed all’articolo 11 della Convenzione, e attraverso l’entità o le entità incaricate ad assicurare il funzionamento del meccanismo finanziario della Convenzione, i paesi sviluppati Parti della Convenzione e le altri Parti sviluppate incluse nell’Allegato II della Convenzione:
a) Forniranno nuove ed ulteriori risorse finanziarie al fine di coprire la totalità dei costi concordati sostenuti dai paesi in via di sviluppo per migliorare nell’adempimento degli impegni previsti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1(a), della Convenzione, e dell’articolo 10, punto a), del presente Protocollo;
b) Forniranno, inoltre, ai paesi in via di sviluppo Parti, al fine del trasferimento di tecnologie, le risorse finanziarie di cui essi hanno bisogno per fronteggiare la totalità dei costi supplementari concordati per procedere nell’adempimento degli impegni già indicati all’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e previsti all’articolo 10 del presente Protocollo, sui quali un paese in via di sviluppo abbia concordato con l’entità o le entità internazionali, di cui all’articolo 11 della Convenzione, conformemente al detto articolo. L’adempimento di tali impegni terrà conto della necessità che il flusso dei mezzi finanziari sia adeguato e prevedibile, nonchè dell’importanza di una adeguata divisione delle spese tra le Parti che sono paesi sviluppati. Gli orientamenti impartiti all’entità o alle entità incaricate del funzionamento del meccanismo finanziario della Convenzione, figuranti nelle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, comprese quelle adottate prima dell’adozione del presente Protocollo, si applicheranno mutatis mutandis alle disposizioni del presente paragrafo.
3. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate che figurano nell’Allegato II della Convenzione potranno anche fornire, ed i paesi in via di sviluppo Parti potranno ottenere, risorse finanziarie per l’attuazione dell’articolo 10 del presente Protocollo, attraverso canali bilaterali, regionali o multilaterali.
 
ARTICOLO 12
1. È istituito un meccanismo per lo sviluppo pulito.
2. Il fine del meccanismo per uno sviluppo pulito è di assistere le Parti non incluse nell’Allegato I nel
raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e contribuire all’obiettivo finale della Convenzione, e di aiutare le Parti incluse nell’Allegato I ad adempiere ai loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle loro emissioni ai sensi dell’articolo 3.
3. Ai sensi del meccanismo per uno sviluppo pulito:
a) Le Parti non incluse nell’Allegato I beneficeranno di attività di progettazione finalizzate alle riduzioni certificate delle emissioni; e
b) Le Parti incluse nell’Allegato I potranno utilizzare le riduzioni certificate delle emissioni derivanti da tali per contribuire in parte all’adempimento degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni ai sensi dell’articolo 3, in conformità a quanto determinato dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.
4. Il meccanismo per uno sviluppo pulito sarà soggetto all’autorità e alle direttive della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo e alla supervisione di un comitato esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito.
5. Le riduzioni di emissioni derivanti da ogni attività saranno certificate da enti operativi designati dalla
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo sulla base dei seguenti
criteri:
a) Partecipazione volontaria approvata da ogni Parte coinvolta;
b) Benefici reali, misurabili e a lungo termine, in relazione con la mitigazione dei cambiamenti climatici;
c) Riduzione delle emissioni che siano supplementari a quelle che si produrrebbero in assenza dell’attività certificata.
6. Il meccanismo per uno sviluppo pulito aiuterà ad organizzare, se necessario, il finanziamento delle attività certificate.
7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, nella sua primasessione, elaborerà le modalità e le procedure volte ad assicurare la trasparenza, l’efficienza e la responsabilità grazie ad un audit e ad una verifica indipendente delle attività.
8. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo assicurerà che una parte dei fondi provenienti da attività certificate sia utilizzata per coprire le spese amministrative e per aiutare le Parti, paesi in via di sviluppo, che siano particolarmente vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento climatico, a far fronte ai costi di adattamento.
9. Possono partecipare al meccanismo per uno sviluppo pulito, in particolare alle attività indicate al precedente paragrafo 3(a) e all’acquisto di unità di riduzione certificate delle emissioni, entità private e
pubbliche; la partecipazione sarà sottoposta alle direttive impartite dal comitato esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito.
10. Le riduzioni di emissioni certificate ottenute tra l’anno 2000 e l’inizio del primo periodo di adempimento potranno utilizzarsi per contribuire all’adempimento degli impegni previsti per detto periodo.
 
ARTICOLO 13
1. La Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, agirà come riunione delle Parti del presente Protocollo.
2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Protocollo possono partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori delle sessioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente
Protocollo le decisioni, ai sensi del Protocollo, verranno adottate esclusivamente per le Parti del presente Protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo, ogni membro dell’Ufficio della Conferenza delle Parti che rappresenti una Parte della Convenzione che, in quel momento, non sia Parte del presente Protocollo sarà sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra esse.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà regolarmente l’attuazione del presente Protocollo e, conformemente al suo mandato, adotterà le decisioni necessarie per promuovere la sua effettiva attuazione. Eserciterà le funzioni che le sono conferite dal presente Protocollo e:
a) Valuterà, sulla base di tutte le informazioni che le sono comunicate conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, l’attuazione del Protocollo a cura delle Parti, gli effetti generali delle misure adottate in applicazione del presente Protocollo, in particolare gli effetti ambientali, economici e sociali, così come il loro impatto cumulativo, ed i progressi realizzati al fine del raggiungimento dell’obiettivo finale della Convenzione;
b) Esaminerà periodicamente le obbligazioni contratte dalle Parti ai sensi del presente Protocollo, prendendo in debita considerazione ogni esame richiesto dall’articolo 4, paragrafo 2(d), e dell’articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione e alla luce dell’obiettivo della Convenzione, dell’esperienza acquisita nel corso della sua attuazione e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche esaminerà ed adotterà periodici rapporti sull’attuazione del presente Protocollo.
c) Promuoverà e faciliterà lo scambio di informazioni sulle misure adottate dalle Parti per far fronte al cambiamento climatico e ai suoi effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei loro rispettivi impegni ai sensi del presente Protocollo;
d) Faciliterà, a richiesta di due o più Parti, il coordinamento delle misure che sono state adottate per far fronte al cambiamento climatico ed ai suoi effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei rispettivi impegni ai sensi del presente Protocollo.
e) Promuoverà e dirigerà, conformemente all’obiettivo della Convenzione e alle disposizioni del presente Protocollo, e tenendo in piena considerazione le pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, lo sviluppo ed il periodico perfezionamento di metodologie comparabili per l’attuazione efficace del presente Protocollo, che saranno adottate dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo;
f) Formulerà raccomandazioni su qualsiasi questione necessaria all’attuazione del presente Protocollo;
g) Cercherà di mobilitare ulteriori risorse finanziarie in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2;
h) Creerà gli organi sussidiari considerati necessari per l’attuazione del presente Protocollo;
i) Solleciterà ed utilizzerà, se necessario, i servizi e la cooperazione delle organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi e non governativi competenti e le informazioni che essi forniscono;
j) Eserciterà le altre funzioni che siano necessarie per l’attuazione del presente Protocollo e considererà ogni incarico derivante da una decisione della Conferenza delle Parti della Convenzione.
5. Il regolamento interno della Conferenza delle Parti e le procedure finanziarie applicate ai sensi della
Convenzione si applicheranno mutatis mutandis al presente Protocollo, a meno che la Conferenza delle
Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente per consenso.
6. Il Segretariato convocherà la prima sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo in coincidenza con la prima sessione della Conferenza delle Parti in programma dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo. Le ulteriori sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo si terranno ogni anno e coincideranno con le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti, a meno che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente.
7. Le sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo si terranno ogni volta che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo lo riterrà necessario, o quando una delle Parti lo solleciti per iscritto, a condizione che, entro sei mesi dalla comunicazione alle Parti, a cura del Segretariato, sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.
8. L’Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l’Agenzia Internazionale
dell’Energia Atomica, come pure tutti gli Stati membri di dette organizzazioni od osservatori che non siano parte della Convenzione, potranno essere rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo come osservatori. Ogni organo od agenzia, nazionale od internazionale, governativo o non governativo, che è competente nelle materie di cui al presente Protocollo e che abbia informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato come osservatore nel corso di una sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, potrà essere ammessa come osservatore, a meno che almeno un terzo delle Parti presenti vi si opponga. L’ammissione e la partecipazione degli osservatori sarà soggetta al regolamento interno di cui al paragrafo 5.
 
ARTICOLO 16
1. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo considererà,
prima possibile, la possibilità di applicare al presente Protocollo, e se del caso di modificare, il meccanismo consultivo multilaterale di cui all’articolo 13 della Convenzione alla luce di ogni pertinente decisione che potrà essere adottata dalla Conferenza delle Parti. Ogni meccanismo consultivo multilaterale che possa essere applicato al presente Protocollo lo sarà senza pregiudizio delle procedure e dei meccanismi di cui all’articolo 18.
 
ARTICOLO 17
1. La Conferenza delle Parti definirà i principi, le modalità, le norme e le linee guida pertinenti, in
particolare per la verifica, la preparazione dei rapporti e la contabilità relativa al commercio dei diritti di emissione. Le Parti incluse nell’Allegato B potranno partecipare al commercio di diritti di emissione al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell’articolo 3. Ogni scambio di questo tipo sarà integrativo delle misure adottate a livello nazionale per adempiere agli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni previsti dal presente articolo.
 
ARTICOLO 18
1. Nella sua prima sessione, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà procedure e meccanismi appropriati ed efficaci per determinare ed affrontare i casi di inadempimento delle disposizioni del presente Protocollo, determinando una lista indicativa delle conseguenze, che tengano conto della causa, del tipo, del grado e della frequenza dell’inadempienza.
2. Se le procedure ed i meccanismi, di cui al presente articolo, avranno conseguenze vincolanti per le
Parti, saranno adottati per mezzo di un emendamento al presente Protocollo.
 
ARTICOLO 19
1. Le disposizioni dell’articolo 14 della Convenzione si applicheranno mutatis mutandis al presente
Protocollo.
 
ARTICOLO 20
1. Ogni Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo.
2. Gli emendamenti al presente Protocollo saranno adottati durante una sessione ordinaria della
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Il testo di ogni proposta di emendamento al presente Protocollo sarà comunicato alle parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della sessione alla quale l’emendamento sarà proposto per l’adozione. Il Segretariato comunicherà, inoltre, il testo di ogni proposta di emendamento alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e, a titolo informativo, al Depositario.
3. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso su qualsiasi proposta di emendamento al presente Protocollo. Se tutti gli sforzi in tal senso si dimostrassero vani e non si raggiungesse alcun accordo, l’emendamento sarà adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza dei tre
quarti delle Parti presenti e votanti. L’emendamento adottato sarà comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmetterà a tutte le Parti per l’accettazione.
4. Gli strumenti di accettazione degli emendamenti saranno depositati presso il Depositario. Ogni emendamento, adottato conformemente al paragrafo 3 supra, entrerà in vigore, per le Parti che lo avranno accettato, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il Depositario avrà ricevuto gli strumenti di accettazione di almeno tre quarti delle Parti del Presente Protocollo.
5. L’emendamento entrerà in vigore, per ogni altra Parte, il novantesimo giorno successivo alla data in
cui la Parte avrà depositato, presso il Depositario, il suo strumento di accettazione del detto emendamento.
 
ARTICOLO 21
1. Gli allegati del presente Protocollo costituiscono parte integrante di esso e, salva disposizione contraria espressa, ogni riferimento al Protocollo costituirà, allo tempo stesso, un riferimento ai suoi allegati. Gli allegati adottati successivamente all’entrata in vigore del presente Protocollo si limiteranno a liste, moduli e ad altri documenti descrittivi di carattere scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo.
2. Ogni Parte può proporre allegati al presente Protocollo o emendamenti agli allegati del presente
Protocollo.
3. Gli allegati del presente Protocollo e gli emendamenti agli allegati del presente Protocollo saranno
adottati durante una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo. Il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento ad un annesso sarà comunicato alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della sessione nella quale l’allegato o l’emendamento sarà proposto per l’adozione. Il Segretariato comunicherà, inoltre, il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento ad un allegato alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e, per conoscenza, al Depositario.
4. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso su qualsiasi proposta di allegato o di emendamento ad un allegato . Se tutti gli sforzi in tal senso si dimostrassero vani e non si
raggiungesse alcun accordo, l’allegato o l’emendamento ad un allegato sarà adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. L’allegato o l’emendamento ad un allegato adottato sarà comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmetterà a tutte le Parti per
l’accettazione.
5. Ogni allegato o emendamento ad un allegato, diverso dagli Allegati A o B, che sia stato adottato a
norma dei paragrafi 3 e 4, entrerà in vigore, per tutte le Parti del presente Protocollo, sei mesi dopo la  data in cui il Depositario avrà comunicato loro l’adozione dell’allegato o dell’emendamento all’allegato, ad eccezione delle Parti che abbiano notificato per iscritto al Depositario, entro detto periodo, che non accettano l’allegato o l’emendamento all’allegato. L’annesso o l’emendamento ad un annesso entrerà in vigore, per le Parti che abbiano ritirato la loro notifica di non accettazione, il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Depositario, del ritiro della notifica.
6. Se l’adozione di un allegato o di un emendamento ad un allegato comporta un emendamento al presente Protocollo, l’allegato o l’emendamento ad un allegato non entrerà in vigore fino al momento in cui l’emendamento al Protocollo non entrerà in vigore.
7. Gli emendamenti agli Allegati A e B del presente Protocollo saranno adottati ed entreranno in vigore in conformità alla procedura di cui all’articolo 20, a condizione che ogni emendamento all’Allegato B
sia adottato solo con il consenso scritto della Parte interessata.
 
ARTICOLO 22
1. Ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 2 infra, ogni Parte disporrà di un voto.
2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica, nell’area di loro competenza, disporranno,
per il loro diritto di voto, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se uno dei loro Stati membri eserciterà il suo, e viceversa.
 
ARTICOLO 23
Il Segretariato Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sarà il Depositario del presente Protocollo.
 
ARTICOLO 24
1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma e soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica che sono Parti della Convenzione. Sarà aperto alla firma presso le Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 1999 e sarà disponibile per l’adesione a partire dal giorno successivo al giorno in cui cesserà di essere aperto alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario.
2. Ogni organizzazione regionale di integrazione economica che diventi Parte del presente Protocollo,
senza che nessuno dei suoi Stati membri lo sia, sarà vincolata a tutte le obbligazioni di cui al presente
Protocollo. Nel caso una organizzazione abbia uno o più Stati membri che siano Parti del presente Protocollo, detta organizzazione ed i suoi Stati membri determineranno le rispettive responsabilità per
l’adempimento delle loro obbligazioni assunte a norma del presente Protocollo. In tali casi, l’organizzazione e gli Stati membri non potranno esercitare simultaneamente i diritti derivanti dal presente Protocollo.
3. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di
integrazione economica indicheranno il loro livello di competenza rispetto alle questioni rette dal presente Protocollo. Inoltre, dette organizzazioni informeranno il Depositario, che a sua volta informerà le Parti, di ogni sostanziale modifica nella portata della loro competenza.
 
ARTICOLO 25
1. Il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della
Convenzione, tra le quali Parti incluse nell’Allegato I le cui emissioni totali di biossido di carbonio
rappresentano almeno il 55% delle emissioni totali al 1990 dell’Allegato I, abbiano depositato i loro
strumenti di ratifica, approvazione, adesione, accettazione.
2. Al fine del presente articolo, “il totale delle emissioni di biossido di carbonio al 1990 delle Parti incluse nell’Allegato I” si considera la quantità notificata dalle Parti incluse nell’Allegato I alla data in cui le
stesse adottano il presente Protocollo o ad una data anteriore, nella loro prima comunicazione nazionale
presentata a norma dell’articolo 12 della Convenzione.
3. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi
il presente Protocollo o vi aderisca una volta che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, per l’entrata in vigore, siano state realizzate, il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione, adesione, accettazione.
4. Al fine del presente articolo, ogni strumento depositato da una organizzazione regionale di
integrazione economica non si aggiunge a quelli depositati dagli Stati Membri dell’organizzazione stessa.
 
ARTICOLO 26
1. Nessuna riserva potrà essere avanzata al presente Protocollo.
 
ARTICOLO 27
1. Trascorsi tre anni dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore per una Parte, detta
Parte, in qualsiasi momento, può ritirarsi dal presente Protocollo attraverso una notifica scritta
indirizzata al Depositario.
2. Tale ritiro avrà effetto dopo un anno dalla data in cui il Depositario ne abbia ricevuto notifica o ad
ogni altra data, successiva, indicata nella detta notifica.
3. Ogni Parte che si ritiri dalla Convenzione sarà considerata, contemporaneamente, ritirata dal
presente Protocollo.
 
ARTICOLO 28
L’originale del presente Protocollo, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo
sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretariato Generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite.
 
Redatto a Kyoto il giorno undici dicembre millenovecentonovantasette. In testimonianza del quale i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo alle date indicate.
 
Categoria: Diritti