ARTICOLO 6
1. Al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell’articolo 3, ogni Parte
inclusa nell’Allegato I
può trasferire ad ogni altra di dette Parti, o acquistare da essa, unità di riduzione
risultanti da progetti
finalizzati alla riduzione delle emissioni antropiche da fonti o all’aumento
dell’assorbimento antropico dei pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore
dell’economia, a condizione che:
a) Ogni progetto di questo tipo abbia l’approvazione delle Parti coinvolte;
b) Ogni progetto di questo tipo permetta una riduzione delle emissioni dalle
fonti, o un aumento dell’assorbimento dei pozzi, che sia aggiuntivo a quelli che
potrebbero essere realizzati diversamente;
c) La Parte interessata non potrà acquistare alcuna unità di riduzione delle
emissioni se essa non adempierà alle obbligazioni che le incombono a norma degli
articoli 5 e 7;
d) L’acquisto di unità di riduzione delle emissioni sarà supplementare alle misure
nazionali al fine di adempiere agli impegni previsti dall’articolo 3.
2. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
potrà, nella sua
prima sessione o quanto prima possibile, elaborare ulteriori linee guida per
l’attuazione del presente
articolo, in particolar modo per quel che riguarda la verifica e la realizzazione
dei rapporti
3. Una Parte inclusa nell’Allegato I potrà autorizzare persone giuridiche a partecipare,
sotto la sua
responsabilità, ad azioni volte alla creazione, alla cessione o all’acquisizione,
a norma del presente articolo, di unità di riduzione delle emissioni.
4. Se, in conformità con le disposizioni pertinenti di cui all’articolo 8, sorgesse
una questione relativa
all’applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, la cessione
e l’acquisizione di unità di riduzione delle emissioni potranno continuare dopo
che la questione sarà stata sollevata, a condizione che nessuna Parte utilizzi
dette unità per adempiere ai propri impegni a norma dell’articolo 3 finché non
sarà risolto il problema del rispetto delle obbligazioni.
ARTICOLO 7
1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I indicherà nell’inventario annuale delle
emissioni antropiche da
fonti e degli assorbimenti dei pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel
Protocollo di Montreal,
presentato in conformità delle decisioni della Conferenza delle Parti, le informazioni
supplementari,
determinate conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 4 infra, necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo
3.
2. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I indicherà nella propria comunicazione nazionale,
presentata ai
sensi dell’articolo 12 della Convenzione, le informazioni supplementari necessarie
per dimostrare che essa adempie agli impegni assunti a norma del presente Protocollo,
da determinarsi secondo le disposizioni di cui al paragrafo 4 infra.
3. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I comunicherà le informazioni richieste,
di cui al paragrafo 1,
annualmente, a partire dal primo inventario che essa è tenuta a presentare in
conformità della Convenzione per il primo anno del periodo di adempimento dopo
l’entrata in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo. Ogni Parte presenterà
le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 nel quadro della prima comunicazione
nazionale che essa è tenuta a presentare a norma della Convenzione dopo l’entrata
in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo e dopo l’adozione delle linee
guida previste dal paragrafo 4 infra. La frequenza con cui dovranno essere presentate le successive informazioni
richieste ai sensi del presente articolo sarà stabilita dalla Conferenza delle
Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, tenendo conto
del calendario deciso dalla Conferenza delle Parti per la presentazione delle
comunicazioni nazionali.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
adotterà nella
sua prima sessione e riesaminerà periodicamente in seguito le linee guida relative
alla preparazione delle informazioni richieste a norma del presente articolo,
considerando le direttive per la preparazione delle comunicazioni nazionali delle
Parti inclusi nell’Allegato I adottate dalla Conferenza delle Parti. La Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo deciderà
anche prima del primo periodo di adempimento le modalità di calcolo delle quantità
assegnate.
ARTICOLO 8
1. Le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 7 da ciascuna delle Parti
incluse nell’Allegato I
saranno esaminate da gruppi di esperti in adempimento delle pertinenti decisioni
della Conferenza delle
Parti ed in conformità alle linee guida adottate, a tal fine, dalla Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo a norma del
paragrafo 4 infra. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, da ciascuna
delle Parti incluse nell’Allegato I verranno esaminate come parte della compilazione
annuale degli inventari delle emissioni e delle quantità assegnate e della corrispondente
contabilità. Inoltre, le informazioni fornite da ciascuna Parte inclusa nell’Allegato
I, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, saranno esaminate come parte della revisione
delle comunicazioni nazionali.
2. I gruppi di esperti saranno coordinati dal Segretariato e costituiti da esperti
scelti tra quelli nominati
dalle Parti della Convenzione e, a seconda dei casi, da organizzazioni intergovernative,
conformemente alle indicazioni fornite, a tal fine, dal Conferenza delle Parti.
3. Il processo di revisione permetterà una valutazione tecnica completa e dettagliata
dell’applicazione
del presente Protocollo della Parte. I gruppi di esperti elaboreranno un rapporto
per la Conferenza delle
Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, nel quale valuteranno
l’adempimento degli impegni assunti dalla Parte in esame ed indicheranno i problemi
eventualmente riscontrati ed i fattori che incidono sull’adempimento. Il Segretariato
comunicherà detto rapporto a tutte le Parti della Convenzione. Inoltre, il Segretariato
enumererà tutte le questioni inerenti l’adempimento, indicate nel rapporto, per
ulteriori considerazioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
adotterà nella
sua prima sessione, e riesaminerà periodicamente, in seguito, le linee guida
per l’esame dell’applicazione del presente Protocollo da parte dei gruppi di esperti,
tendo in considerazione le pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti.
5. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo,
con l’assistenza
dell’Organo Sussidiario di Attuazione e, se necessario, dell’Organo Sussidiario
del Consiglio Scientifico e Tecnologico esaminerà:
a) Le informazioni presentate dalle Parti, a norma dell’articolo 7, ed i rapporti
sull’esame di dette informazioni, effettuati a norma del presente articolo; e
b) Le questioni relative all’attuazione elencate dal Segretariato, a norma del
paragrafo 3, nonché tutte le questioni sollevate dalle Parti.
6. In seguito all’esame delle informazioni di cui al paragrafo 5, la Conferenza
delle Parti agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà, su ogni questione, le
decisioni necessarie al fine
dell’attuazione del presente Protocollo.
ARTICOLO 9
1. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
esaminerà periodicamente il Protocollo alla luce delle migliori informazioni scientifiche
disponibili e degli studi di valutazione sul cambiamento climatico ed il loro
impatto come pure delle pertinenti informazioni tecniche, sociali ed economiche.
Tali esami saranno coordinati con altri pertinenti previsti dalla Convenzione,
in particolare quelli richiesti all’articolo 4, paragrafo 2(d), e all’articolo
7, paragrafo 2(a), della Convenzione. Sulla base di detti esami, la Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà
la misure necessarie.
2. Il primo esame avrà luogo nella seconda sessione della Conferenza delle Parti
agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo. Nuovi esami saranno effettuati ad intervalli
regolari e precisi.
ARTICOLO 10
1. Tutte le Parti, tenendo conto delle loro comuni ma differenziate responsabilità
e delle loro specifiche
priorità di sviluppo nazionale e regionale, dei loro obiettivi e delle loro circostanze,
senza introdurre nuovi impegni per le Parti non incluse nell’Allegato I ma riaffermando
quelli già enunciati all’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e continuando
a perseguire l’adempimento di tali impegni al fine di raggiungere uno sviluppo
sostenibile, tenendo conto dell’articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, della Convenzione:
a) Formuleranno, dove necessario e nella misura possibile, programmi nazionali
e, se opportuno, regionali, economicamente convenienti ed efficaci, per migliorare
la qualità dei fattori di emissione, dei dati sulle attività e/o dei modelli locali
che riflettano la situazione socio–economica di ogni Parte, al fine della realizzazione
periodica degli inventari nazionali delle emissioni antropiche dalle fonti e l’assorbimento
dai pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, utilizzando
metodologie comparabili, che dovranno essere decise dalla Conferenza delle Parti
ed essere conformi alle direttive per le comunicazioni nazionali adottate dalla
Conferenza delle Parti.
b) Formuleranno, applicheranno, pubblicheranno ed aggiorneranno regolarmente
i programmi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti misure per
mitigare i cambiamenti climatici e per facilitare un adeguato adattamento ad essi;
i) Tali programmi dovrebbero riguardare, tra l’altro, i settori energetico, dei
trasporti e dell’industria come pure l’agricoltura, la silvicoltura e la gestione
dei rifiuti. Inoltre, le tecnologie di adattamento ed i metodi per migliorare
la pianificazione del territorio permetterebbero di meglio adattarsi ai cambiamenti
climatici;
ii) Le Parti incluse nell’Allegato I presenteranno informazioni sulle misure
adottate in virtù del presente Protocollo, compresi i programmi nazionali, a norma
dell’articolo 7; le altre Parti cercheranno di includere nelle loro comunicazioni
nazionali, se opportuno, informazioni sui programmi contenenti misure che, a loro
avviso, contribuiscono a fronteggiare i cambiamenti climatici ed i loro effetti
negativi, incluse le misure volte alla riduzione dell’aumento dei gas ad effetto
serra e all’incremento dei
pozzi di assorbimento, al rafforzamento delle capacità (capacity building) e
all’adattamento.
c) Coopereranno nella promozione di modalità efficaci per lo sviluppo, l’applicazione
e la diffusione di tecnologie, di conoscenze tecniche, di pratiche e di processi
ecologicamente compatibili con il cambiamento climatico, ed adotteranno tutte
le misure necessarie per promuovere, facilitare e finanziare, se necessario, l’accesso
a dette fonti o a trasferirle, in particolare verso i paesi in via di sviluppo,
inclusa la formulazione di politiche e programmi per l’efficace trasferimento
di tecnologie ecologicamente compatibili, che siano di pubblica proprietà o di
pubblico dominio, e la creazione, nel settore privato, di una ambiente idoneo
che permetta la promozione del trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili
e l’accesso ad esse.
d) Coopereranno nella ricerca scientifica e tecnica e promuoveranno il mantenimento
e lo sviluppo di sistemi di osservazione sistematica e la costituzione di archivi
di dati al fine di ridurre le incertezze relative al sistema climatico, le conseguenze
negative del cambiamento climatico e le conseguenze economiche e sociali delle
diverse strategie di risposta, e promuoveranno la realizzazione ed il rafforzamento
delle capacità e delle misure endogene di partecipazione agli sforzi, ai programmi
e alle ricerche internazionali ed intergovernativi relativi alla ricerca e all’osservazione
sistematica, a norma dell’articolo 5 della Convenzione.
e) Coopereranno e promuoveranno a livello internazionale, ricorrendo, dove opportuno,
ad organismi esistenti, la realizzazione e l’esecuzione di programmi di educazione
e formazione, compreso il rafforzamento delle capacità nazionali, in particolare
sul piano umano ed istituzionale, e lo scambio ed il distaccamento di personale
incaricato alla formazione di esperti nel settore, specialmente nei paesi in via
di sviluppo, e faciliteranno sul piano nazionale la sensibilizzazione del pubblico
ai cambiamenti climatici e l’accesso alle relative informazioni. Appropriate modalità
dovrebbero essere sviluppate per attuare tali attività attraverso i competenti
organi della Convenzione, a norma dell’articolo 6 della Convenzione;
f) Includeranno nelle proprie comunicazioni nazionali informazioni sui programmi
e le attività intraprese in applicazione del presente articolo, in conformità
alle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti;
g) Nell’adempiere agli impegni previsti dal presente articolo prenderanno pienamente
in considerazione l’articolo 4, paragrafo 8, della Convenzione.
ARTICOLO 11
1. Nell’attuazione dell’articolo 10 le Parti terranno conto delle disposizioni
dell’articolo 4, paragrafi 4,
5, 7, 8, e 9 della Convenzione.
2. Nel contesto dell’attuazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione,
in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, ed all’articolo
11 della Convenzione, e attraverso l’entità o le entità incaricate ad assicurare
il funzionamento del meccanismo finanziario della Convenzione, i paesi sviluppati
Parti della Convenzione e le altri Parti sviluppate incluse nell’Allegato II della
Convenzione:
a) Forniranno nuove ed ulteriori risorse finanziarie al fine di coprire la totalità
dei costi concordati sostenuti dai paesi in via di sviluppo per migliorare nell’adempimento
degli impegni previsti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1(a), della Convenzione,
e dell’articolo 10, punto a), del presente Protocollo;
b) Forniranno, inoltre, ai paesi in via di sviluppo Parti, al fine del trasferimento
di tecnologie, le risorse finanziarie di cui essi hanno bisogno per fronteggiare
la totalità dei costi supplementari concordati per procedere nell’adempimento
degli impegni già indicati all’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e previsti
all’articolo 10 del presente Protocollo, sui quali un paese in via di sviluppo
abbia concordato con l’entità o le entità internazionali, di cui all’articolo
11 della Convenzione, conformemente al detto articolo. L’adempimento di tali impegni
terrà conto della necessità che il flusso dei mezzi finanziari sia adeguato e
prevedibile, nonchè dell’importanza di una adeguata divisione delle spese tra
le Parti che sono paesi sviluppati. Gli orientamenti impartiti all’entità o alle
entità incaricate del funzionamento del meccanismo finanziario della Convenzione,
figuranti nelle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, comprese quelle
adottate prima dell’adozione del presente Protocollo, si applicheranno mutatis mutandis alle disposizioni del presente paragrafo.
3. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate che figurano
nell’Allegato II della Convenzione potranno anche fornire, ed i paesi in via di
sviluppo Parti potranno ottenere, risorse finanziarie per l’attuazione dell’articolo
10 del presente Protocollo, attraverso canali bilaterali, regionali o multilaterali.
ARTICOLO 12
1. È istituito un meccanismo per lo sviluppo pulito.
2. Il fine del meccanismo per uno sviluppo pulito è di assistere le Parti non
incluse nell’Allegato I nel
raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e contribuire all’obiettivo finale
della Convenzione, e di aiutare le Parti incluse nell’Allegato I ad adempiere
ai loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle loro emissioni
ai sensi dell’articolo 3.
3. Ai sensi del meccanismo per uno sviluppo pulito:
a) Le Parti non incluse nell’Allegato I beneficeranno di attività di progettazione
finalizzate alle riduzioni certificate delle emissioni; e
b) Le Parti incluse nell’Allegato I potranno utilizzare le riduzioni certificate
delle emissioni derivanti da tali per contribuire in parte all’adempimento degli
impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni ai sensi dell’articolo
3, in conformità a quanto determinato dalla Conferenza delle Parti agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo.
4. Il meccanismo per uno sviluppo pulito sarà soggetto all’autorità e alle direttive
della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
e alla supervisione di un comitato esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito.
5. Le riduzioni di emissioni derivanti da ogni attività saranno certificate da
enti operativi designati dalla
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
sulla base dei seguenti
criteri:
a) Partecipazione volontaria approvata da ogni Parte coinvolta;
b) Benefici reali, misurabili e a lungo termine, in relazione con la mitigazione
dei cambiamenti climatici;
c) Riduzione delle emissioni che siano supplementari a quelle che si produrrebbero
in assenza dell’attività certificata.
6. Il meccanismo per uno sviluppo pulito aiuterà ad organizzare, se necessario,
il finanziamento delle attività certificate.
7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo,
nella sua primasessione, elaborerà le modalità e le procedure volte ad assicurare
la trasparenza, l’efficienza e la responsabilità grazie ad un audit e ad una verifica
indipendente delle attività.
8. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
assicurerà che una parte dei fondi provenienti da attività certificate sia utilizzata
per coprire le spese amministrative e per aiutare le Parti, paesi in via di sviluppo,
che siano particolarmente vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento climatico,
a far fronte ai costi di adattamento.
9. Possono partecipare al meccanismo per uno sviluppo pulito, in particolare
alle attività indicate al precedente paragrafo 3(a) e all’acquisto di unità di
riduzione certificate delle emissioni, entità private e
pubbliche; la partecipazione sarà sottoposta alle direttive impartite dal comitato
esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito.
10. Le riduzioni di emissioni certificate ottenute tra l’anno 2000 e l’inizio
del primo periodo di adempimento potranno utilizzarsi per contribuire all’adempimento
degli impegni previsti per detto periodo.
ARTICOLO 13
1. La Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, agirà come riunione
delle Parti del presente Protocollo.
2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Protocollo possono
partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori delle sessioni della Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione
delle Parti del presente
Protocollo le decisioni, ai sensi del Protocollo, verranno adottate esclusivamente
per le Parti del presente Protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente
Protocollo, ogni membro dell’Ufficio della Conferenza delle Parti che rappresenti
una Parte della Convenzione che, in quel momento, non sia Parte del presente Protocollo
sarà sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente Protocollo
e tra esse.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
esaminerà regolarmente l’attuazione del presente Protocollo e, conformemente al
suo mandato, adotterà le decisioni necessarie per promuovere la sua effettiva
attuazione. Eserciterà le funzioni che le sono conferite dal presente Protocollo
e:
a) Valuterà, sulla base di tutte le informazioni che le sono comunicate conformemente
alle disposizioni del presente Protocollo, l’attuazione del Protocollo a cura
delle Parti, gli effetti generali delle misure adottate in applicazione del presente
Protocollo, in particolare gli effetti ambientali, economici e sociali, così come
il loro impatto cumulativo, ed i progressi realizzati al fine del raggiungimento
dell’obiettivo finale della Convenzione;
b) Esaminerà periodicamente le obbligazioni contratte dalle Parti ai sensi del
presente Protocollo, prendendo in debita considerazione ogni esame richiesto dall’articolo
4, paragrafo 2(d), e dell’articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione e alla luce
dell’obiettivo della Convenzione, dell’esperienza acquisita nel corso della sua
attuazione e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche esaminerà
ed adotterà periodici rapporti sull’attuazione del presente Protocollo.
c) Promuoverà e faciliterà lo scambio di informazioni sulle misure adottate dalle
Parti per far fronte al cambiamento climatico e ai suoi effetti, tenendo conto
delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei loro rispettivi
impegni ai sensi del presente Protocollo;
d) Faciliterà, a richiesta di due o più Parti, il coordinamento delle misure
che sono state adottate per far fronte al cambiamento climatico ed ai suoi effetti,
tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti
e dei rispettivi impegni ai sensi del presente Protocollo.
e) Promuoverà e dirigerà, conformemente all’obiettivo della Convenzione e alle
disposizioni del presente Protocollo, e tenendo in piena considerazione le pertinenti
decisioni della Conferenza delle Parti, lo sviluppo ed il periodico perfezionamento
di metodologie comparabili per l’attuazione efficace del presente Protocollo,
che saranno adottate dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo;
f) Formulerà raccomandazioni su qualsiasi questione necessaria all’attuazione
del presente Protocollo;
g) Cercherà di mobilitare ulteriori risorse finanziarie in conformità dell’articolo
11, paragrafo 2;
h) Creerà gli organi sussidiari considerati necessari per l’attuazione del presente
Protocollo;
i) Solleciterà ed utilizzerà, se necessario, i servizi e la cooperazione delle
organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi e non governativi
competenti e le informazioni che essi forniscono;
j) Eserciterà le altre funzioni che siano necessarie per l’attuazione del presente
Protocollo e considererà ogni incarico derivante da una decisione della Conferenza
delle Parti della Convenzione.
5. Il regolamento interno della Conferenza delle Parti e le procedure finanziarie
applicate ai sensi della
Convenzione si applicheranno mutatis mutandis al presente Protocollo, a meno che la Conferenza delle
Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente
per consenso.
6. Il Segretariato convocherà la prima sessione della Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo in coincidenza con la
prima sessione della Conferenza delle Parti in programma dopo l’entrata in vigore
del presente Protocollo. Le ulteriori sessioni ordinarie della Conferenza delle
Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo si terranno ogni
anno e coincideranno con le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti, a
meno che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo non decida diversamente.
7. Le sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente
Protocollo si terranno ogni volta che la Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo lo riterrà necessario, o quando una delle
Parti lo solleciti per iscritto, a condizione che, entro sei mesi dalla comunicazione
alle Parti, a cura del Segretariato, sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.
8. L’Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l’Agenzia
Internazionale
dell’Energia Atomica, come pure tutti gli Stati membri di dette organizzazioni
od osservatori che non siano parte della Convenzione, potranno essere rappresentati
alle sessioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo come osservatori. Ogni organo od agenzia, nazionale od internazionale,
governativo o non governativo, che è competente nelle materie di cui al presente
Protocollo e che abbia informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato
come osservatore nel corso di una sessione della Conferenza delle Parti agente
come riunione delle Parti del presente Protocollo, potrà essere ammessa come osservatore,
a meno che almeno un terzo delle Parti presenti vi si opponga. L’ammissione e
la partecipazione degli osservatori sarà soggetta al regolamento interno di cui
al paragrafo 5.
ARTICOLO 16
1. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
considererà,
prima possibile, la possibilità di applicare al presente Protocollo, e se del
caso di modificare, il meccanismo consultivo multilaterale di cui all’articolo
13 della Convenzione alla luce di ogni pertinente decisione che potrà essere adottata
dalla Conferenza delle Parti. Ogni meccanismo consultivo multilaterale che possa
essere applicato al presente Protocollo lo sarà senza pregiudizio delle procedure
e dei meccanismi di cui all’articolo 18.
ARTICOLO 17
1. La Conferenza delle Parti definirà i principi, le modalità, le norme e le
linee guida pertinenti, in
particolare per la verifica, la preparazione dei rapporti e la contabilità relativa
al commercio dei diritti di emissione. Le Parti incluse nell’Allegato B potranno
partecipare al commercio di diritti di emissione al fine di adempiere agli impegni
assunti a norma dell’articolo 3. Ogni scambio di questo tipo sarà integrativo
delle misure adottate a livello nazionale per adempiere agli impegni quantificati
di limitazione e riduzione delle emissioni previsti dal presente articolo.
ARTICOLO 18
1. Nella sua prima sessione, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo adotterà procedure e meccanismi appropriati ed efficaci
per determinare ed affrontare i casi di inadempimento delle disposizioni del presente
Protocollo, determinando una lista indicativa delle conseguenze, che tengano conto
della causa, del tipo, del grado e della frequenza dell’inadempienza.
2. Se le procedure ed i meccanismi, di cui al presente articolo, avranno conseguenze
vincolanti per le
Parti, saranno adottati per mezzo di un emendamento al presente Protocollo.
ARTICOLO 19
1. Le disposizioni dell’articolo 14 della Convenzione si applicheranno mutatis mutandis al presente
Protocollo.
ARTICOLO 20
1. Ogni Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo.
2. Gli emendamenti al presente Protocollo saranno adottati durante una sessione
ordinaria della
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.
Il testo di ogni proposta di emendamento al presente Protocollo sarà comunicato
alle parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della sessione alla quale l’emendamento
sarà proposto per l’adozione. Il Segretariato comunicherà, inoltre, il testo di
ogni proposta di emendamento alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e, a
titolo informativo, al Depositario.
3. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso su
qualsiasi proposta di emendamento al presente Protocollo. Se tutti gli sforzi
in tal senso si dimostrassero vani e non si raggiungesse alcun accordo, l’emendamento
sarà adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza dei tre
quarti delle Parti presenti e votanti. L’emendamento adottato sarà comunicato
dal Segretariato al Depositario, che lo trasmetterà a tutte le Parti per l’accettazione.
4. Gli strumenti di accettazione degli emendamenti saranno depositati presso
il Depositario. Ogni emendamento, adottato conformemente al paragrafo 3 supra, entrerà in vigore, per le Parti che lo avranno accettato, il novantesimo giorno
successivo alla data in cui il Depositario avrà ricevuto gli strumenti di accettazione
di almeno tre quarti delle Parti del Presente Protocollo.
5. L’emendamento entrerà in vigore, per ogni altra Parte, il novantesimo giorno
successivo alla data in
cui la Parte avrà depositato, presso il Depositario, il suo strumento di accettazione
del detto emendamento.
ARTICOLO 21
1. Gli allegati del presente Protocollo costituiscono parte integrante di esso
e, salva disposizione contraria espressa, ogni riferimento al Protocollo costituirà,
allo tempo stesso, un riferimento ai suoi allegati. Gli allegati adottati successivamente
all’entrata in vigore del presente Protocollo si limiteranno a liste, moduli e
ad altri documenti descrittivi di carattere scientifico, tecnico, procedurale
o amministrativo.
2. Ogni Parte può proporre allegati al presente Protocollo o emendamenti agli
allegati del presente
Protocollo.
3. Gli allegati del presente Protocollo e gli emendamenti agli allegati del presente
Protocollo saranno
adottati durante una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti agente come
riunione delle Parti del
presente Protocollo. Il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento ad
un annesso sarà comunicato alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della
sessione nella quale l’allegato o l’emendamento sarà proposto per l’adozione.
Il Segretariato comunicherà, inoltre, il testo di ogni proposta di allegato o
di emendamento ad un allegato alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e,
per conoscenza, al Depositario.
4. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso su
qualsiasi proposta di allegato o di emendamento ad un allegato . Se tutti gli
sforzi in tal senso si dimostrassero vani e non si
raggiungesse alcun accordo, l’allegato o l’emendamento ad un allegato sarà adottato,
come ultimo ricorso, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti.
L’allegato o l’emendamento ad un allegato adottato sarà comunicato dal Segretariato
al Depositario, che lo trasmetterà a tutte le Parti per
l’accettazione.
5. Ogni allegato o emendamento ad un allegato, diverso dagli Allegati A o B,
che sia stato adottato a
norma dei paragrafi 3 e 4, entrerà in vigore, per tutte le Parti del presente
Protocollo, sei mesi dopo la data in cui il Depositario avrà comunicato loro
l’adozione dell’allegato o dell’emendamento all’allegato, ad eccezione delle Parti
che abbiano notificato per iscritto al Depositario, entro detto periodo, che non
accettano l’allegato o l’emendamento all’allegato. L’annesso o l’emendamento ad
un annesso entrerà in vigore, per le Parti che abbiano ritirato la loro notifica
di non accettazione, il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento,
da parte del Depositario, del ritiro della notifica.
6. Se l’adozione di un allegato o di un emendamento ad un allegato comporta un
emendamento al presente Protocollo, l’allegato o l’emendamento ad un allegato
non entrerà in vigore fino al momento in cui l’emendamento al Protocollo non entrerà
in vigore.
7. Gli emendamenti agli Allegati A e B del presente Protocollo saranno adottati
ed entreranno in vigore in conformità alla procedura di cui all’articolo 20, a
condizione che ogni emendamento all’Allegato B
sia adottato solo con il consenso scritto della Parte interessata.
ARTICOLO 22
1. Ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 2 infra, ogni Parte disporrà di un voto.
2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica, nell’area di loro competenza,
disporranno,
per il loro diritto di voto, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati
membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non eserciteranno
il loro diritto di voto se uno dei loro Stati membri eserciterà il suo, e viceversa.
ARTICOLO 23
Il Segretariato Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sarà il Depositario
del presente Protocollo.
ARTICOLO 24
1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma e soggetto alla ratifica, accettazione
o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica
che sono Parti della Convenzione. Sarà aperto alla firma presso le Sede dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite a New York dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 1999 e sarà disponibile
per l’adesione a partire dal giorno successivo al giorno in cui cesserà di essere
aperto alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione
saranno depositati presso il Depositario.
2. Ogni organizzazione regionale di integrazione economica che diventi Parte
del presente Protocollo,
senza che nessuno dei suoi Stati membri lo sia, sarà vincolata a tutte le obbligazioni
di cui al presente
Protocollo. Nel caso una organizzazione abbia uno o più Stati membri che siano
Parti del presente Protocollo, detta organizzazione ed i suoi Stati membri determineranno
le rispettive responsabilità per
l’adempimento delle loro obbligazioni assunte a norma del presente Protocollo.
In tali casi, l’organizzazione e gli Stati membri non potranno esercitare simultaneamente
i diritti derivanti dal presente Protocollo.
3. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le
organizzazioni regionali di
integrazione economica indicheranno il loro livello di competenza rispetto alle
questioni rette dal presente Protocollo. Inoltre, dette organizzazioni informeranno
il Depositario, che a sua volta informerà le Parti, di ogni sostanziale modifica
nella portata della loro competenza.
ARTICOLO 25
1. Il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data
in cui almeno 55 Parti della
Convenzione, tra le quali Parti incluse nell’Allegato I le cui emissioni totali
di biossido di carbonio
rappresentano almeno il 55% delle emissioni totali al 1990 dell’Allegato I, abbiano
depositato i loro
strumenti di ratifica, approvazione, adesione, accettazione.
2. Al fine del presente articolo, “il totale delle emissioni di biossido di carbonio
al 1990 delle Parti incluse nell’Allegato I” si considera la quantità notificata
dalle Parti incluse nell’Allegato I alla data in cui le
stesse adottano il presente Protocollo o ad una data anteriore, nella loro prima
comunicazione nazionale
presentata a norma dell’articolo 12 della Convenzione.
3. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi,
accetti o approvi
il presente Protocollo o vi aderisca una volta che tutte le condizioni di cui
al paragrafo 1, per l’entrata in vigore, siano state realizzate, il presente Protocollo
entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti
di ratifica, approvazione, adesione, accettazione.
4. Al fine del presente articolo, ogni strumento depositato da una organizzazione
regionale di
integrazione economica non si aggiunge a quelli depositati dagli Stati Membri
dell’organizzazione stessa.
ARTICOLO 26
1. Nessuna riserva potrà essere avanzata al presente Protocollo.
ARTICOLO 27
1. Trascorsi tre anni dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore
per una Parte, detta
Parte, in qualsiasi momento, può ritirarsi dal presente Protocollo attraverso
una notifica scritta
indirizzata al Depositario.
2. Tale ritiro avrà effetto dopo un anno dalla data in cui il Depositario ne
abbia ricevuto notifica o ad
ogni altra data, successiva, indicata nella detta notifica.
3. Ogni Parte che si ritiri dalla Convenzione sarà considerata, contemporaneamente,
ritirata dal
presente Protocollo.
ARTICOLO 28
L’originale del presente Protocollo, i cui testi in arabo, cinese, francese,
inglese, russo e spagnolo
sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretariato Generale dell’Organizzazione
delle Nazioni
Unite.
Redatto a Kyoto il giorno undici dicembre millenovecentonovantasette. In testimonianza
del quale i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il
presente Protocollo alle date indicate.