Convenzione sul divieto d' impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento
delle mine antipersona e sulla loro distruzione
Preambolo:
Gli Stati Aderenti,
Determinati a porre fine alla sofferenza ed agli incidenti provocati dalle mine anti-persona,
che uccidono e feriscono centinaia di persone ogni settimana, perlopiù innocenti
e civili senza difese e soprattutto bambini, impediscono lo sviluppo economico
e la ricostruzione, inibiscono il rimpatrio dei rifugiati e degli sfollati all'interno
di un Paese, e comportano ulteriori gravi conseguenze anni e anni dopo il loro
utilizzo.
Convinti di dover fare il massimo sforzo per contribuire in maniera efficace e coordinata
ad affrontare la sfida di rimuovere le mine anti-persona disseminate in tutto
il mondo, ed assicurare la loro distruzione.
Desiderando adoperarsi al massimo per garantire la necessaria assistenza volta alla cura
e riabilitazione, inclusa la reintegrazione sociale ed economica delle vittime
delle mine.
Riconoscendo che una tale proibizione delle mine anti-persona costituirebbe un importante
misura di rafforzamento della reciproca fiducia tra Stati.
Accogliendo favorevolmente l'adozione del Protocollo sulla Proibizione o Limitazione dell'uso
delle Mine, Trappole ed altri Dispositivi, emendato il 3 maggio 1996, annesso
alla Convenzione sulla Proibizione o la Limitazione dell'Uso di Certe Armi Convenzionali
Che Possono Essere Considerate Eccessivamente Dannose o Aventi Effetti Indiscriminati,
ed auspicando la sollecita ratifica di questo Protocollo da parte di tutti quegli
Stati che non lo abbiano ancora fatto.
Accogliendo inoltre favorevolmente la Risoluzione 51/45S dell'Assemblea Generale dell'ONU
del 10 dicembre 1996, che sollecita tutti gli Stati a perseguire con determinazione
un accordo internazionale efficace e legalmente vincolante per la messa al bando
dell'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento delle mine anti-persona.
Accogliendo infine favorevolmente le iniziative assunte negli anni passati, sia in sede
unilaterale che multilaterale, mirate alla proibizione, alla restrizione o sospensione
dell'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di mine anti-persona.
Sottolineando il ruolo della coscienza pubblica nella promozione dei principi
di umanità resi evidenti dall'appello per la messa al bando delle mine anti-persona,
e riconoscendo gli sforzi fatti in questo senso dalla Croce Rossa Internazionale,
dalla Campagna Internazionale per la Messa al Bando delle Mine e da numerose altre
organizzazioni non governative in tutto il mondo.
Richiamando la Dichiarazione di Ottawa del 5 ottobre 1996 e la Dichiarazione di Bruxelles
del 27 giugno 1997, entrambi le quali sollecitavano la comunità internazionale
a negoziare un trattato legalmente cogente che proibisse l'uso, lo stoccaggio,
la produzione ed il trasferimento delle mine anti-persona.
Enfatizzando l'auspicio di poter convincere tutti gli Stati ad aderire a questa Convenzione,
e determinati ad attivarsi senza sosta nel senso della promozione della sua universalità
in tutti i fori competenti, ivi inclusi, fra gli altri, le Nazioni Unita, la Conferenza
per il Disarmo, le organizzazioni regionali, e altri raggruppamenti, e le Conferenze
di Revisione della Convenzione per la Proibizione o la Limitazione dell'Uso di
Certe Armi Convenzionali che Possono Essere Considerate Eccessivamente Dannose
o Aventi Effetti Indiscriminati.
Basandosi sui principi della legge internazionale di guerra, per cui il diritto delle
parti coinvolte in un conflitto armato di ricorrere a metodi o mezzi di combattimento
non è illimitato; sul principio che proibisce in caso di conflitti armati il ricorso
ad armi, proiettili e materiali o metodi di combattimento di tale natura da causare
vittime superflue o sofferenze non necessarie; e sul principio che ci deve essere
comunque distinzione tra civili e combattenti.
Concordando su quanto segue:
Articolo 1 Obblighi generali:
1. Ogni Stato Membro si adopera in ogni circostanza:
a) a non usare mine anti-persona
b) a non sviluppare, produrre, acquistare diversamente, tenere in stock, trattenere
o trasferire ad alcuno, direttamente o indirettamente, mine anti-persona
c) a non assistere, incoraggiare o indurre nessuno, a qualunque titolo, ad intraprendere
attività proibite ad uno Stato Membro ai sensi della presente Convenzione.
2. Ogni Stato Membro si adopera a distruggere o assicurare la distruzione di
tutte le mine anti-persona, ai sensi di quanto previsto con questa Convenzione
Articolo 2 Definizioni:
1. Si definisce "mina anti-persona" una mina progettata in modo tale da esplodere
a causa della presenza, prossimità o contatto di una persona e tale da incapacitare,
ferire o uccidere una o più persone. Le mine progettate per essere detonate dalla
presenza, prossimità o contatto di un veicolo, opposto ad una persona, e dotate
di dispositivi di anti-maneggiamento, non sono definite mine anti-persona per
il fatto di essere così congegnate.
2. Si definisce "mina" una munizione progettata per essere posta sotto, sopra
o presso il terreno o qualsiasi altra superficie, e per essere detonata dalla
presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo.
3. Si definisce "dispositivo di anti-maneggiamento" un congegno inteso a proteggere
una mina il quale sia parte di, collegato a, attaccato a, o posto sotto la mina
e che si attivi quando si effettua un tentativo di manomettere, o altrimenti disturbare
intenzionalmente, la mina.
4. "Trasferimento" comporta, oltre al movimento fisico di mine anti-persona dentro
o fuori dal territorio nazionale, il trasferimento di titolarità e controllo sulle
mine, anche se non comporta il trasferimento del territorio che contenga mine
disseminate sulla propria superficie.
5. Si definisce "area minata" una superficie resa pericolosa a causa della presenza
o della sospetta presenza di mine.
Articolo 3 Eccezioni:
1. Nonostante gli obblighi generali contemplati all'Art. 1, il mantenimento o
trasferimento di un numero di mine anti-persona per lo sviluppo di tecniche e
l'addestramento per la localizzazione, per la bonifica, o per la distruzione di
mine è autorizzato. La quantità di suddette mine non supererà il numero minimo
assolutamente necessario per gli scopi sopra citati.
2. Il trasferimento di mine anti-persona per lo scopo della distruzione è permesso.
Articolo 4 Distruzione delle mine anti-persona stoccate negli arsenali:
Ad eccezione di quanto previsto nell'Art. 3, ogni Stato Membro intraprende la
distruzione o assicura la distruzione di tutte le mine anti-persona in stock di
sua proprietà o possesso, o che si trovino sotto la sua giurisdizione o controllo,
appena possibile e comunque non oltre i quattro anni dall'entrata in vigore di
questa Convenzione per lo Stato Membro.
Articolo 5 Distruzione delle mine anti-persona nelle aree minate:
1. Ogni Stato Membro intraprende la distruzione o assicura la distruzione delle
mine anti-persona nelle aree minate sotto la propria giurisdizione o controllo
al più presto, e comunque non oltre dieci anni dall'entrata in vigore della presente
Convenzione per lo Stato Membro.
2. Ogni Stato Membro si adopererà in ogni modo per identificare tutte le aree
sotto la propria giurisdizione o controllo di cui sia nota o presunta la presenza
di mine anti-persona e garantirà quanto prima la demarcazione, la sorveglianza
e la protezione con staccionate o altri mezzi dei perimetri delle aree minate
sotto la propria giurisdizione o controllo, in modo da assicurare l'effettiva
salvaguardia dei civili, fintantoché tutte le mine anti-persona disseminate in
quelle aree non siano state completamente distrutte. La demarcazione dovrà essere
perlomeno compatibile con gli standard fissati dal Protocollo sulla Proibizione
o la Limitazione dell'Uso di Mine, Trappole e Altri Dispositivi, nella versione
emendata il 3 maggio 1996, annesso alla Convenzione sulla Proibizione o la Limitazione
dell'Uso di Certe Armi Convenzionali che Possono Essere Considerate Eccessivamente
Dannose o Aventi Effetti Indiscriminati.
3. Se uno Stato Membro ritiene di non essere in grado di distruggere o assicurare
la distruzione di tutte le mine anti-persona di cui al comma 1 nell'arco di tempo
ivi fissato, può inoltrare richiesta ad un'Assemblea degli Stati Membri o ad una
Conferenza di Revisione per l'estensione del termine necessario a completare la
distruzione di queste mine anti-persona, fino ad un periodo non superiore ai dieci
anni.
4. Ogni richiesta dovrà contenere:
a) La durata dell'estensione richiesta;
b) Una spiegazione dettagliata delle ragioni della richiesta di estensione, incluso:
(I) La preparazione e stato di avanzamento dei lavori condotti sotto l'egida
del programma di sminamento nazionale
(II) I mezzi finanziari e tecnici disponibili allo Stato membro per la distruzione
di tutte le mine anti-persona nelle zone minate
(III) Le circostanze che impediscono la capacità dello Stato Membro di distruggere
tutte le mine anti-persona nelle zone minate
c) Le implicazioni umanitarie, sociali, economiche ed ambientali dell'estensione
richiesta
d) Ogni altra informazione rilevante ai fini della richiesta di estensione.
5. L'Assemblea degli Stati Membri o la Conferenza di Revisione, prendendo in
considerazione gli elementi contenuti nel comma 4, valuterà la richiesta e deciderà
a maggioranza di voto degli Stati Membri presenti e votanti se accordare o meno
la richiesta di un periodo ulteriore.
6. Tale estensione potrà essere rinnovata su specifica nuova richiesta, ai sensi
dei comma 3, 4 e 5 di questo Articolo. Nell'inoltrare la richiesta di un ulteriore
prolungamento, lo Stato Membro dovrà sottoporre nuove rilevanti informazioni su
quanto è stato fatto nel precedente periodo di estensione richiesto in base al
presente Articolo.
Articolo 6 Cooperazione ed assistenza internazionali:
1. Nell'ottemperare agli obblighi articolati nella presente Convenzione, ogni
stato Membro ha il diritto di chiedere e ottenere assistenza, laddove sia fattibile,
e nella misura possibile, degli altri Stati Membri.
2. Ogni Stato Membro si attiva per facilitare, ed avrà il diritto di partecipare
al massimo scambio possibile di attrezzature, materiali ed informazioni tecnologiche
e scientifiche relative alla attuazione della presente Convenzione. Gli Stati
Membri non potranno imporre indebite limitazioni alla disponibilità di attrezzature
per lo sminamento e relative informazioni tecnologiche per motivi umanitari.
3. Ogni Stato Membro che ne sia in grado dovrà fornire assistenza per la cura
e la riabilitazione, la reintegrazione sociale ed economica, delle vittime delle
mine e per i programmi di informazione popolare sulle mine. Suddetta assistenza
potrà essere garantita, fra l'altro, tramite il sistema delle Nazioni Unite, le
organizzazioni ed istituzioni internazionali, regionali o nazionali, le Croci
Rosse nazionali e la loro Federazione Internazionale, gli organismi non governativi,
ovvero sulla base di accordi bilaterali.
4. Ogni Stato Membro che ne sia in grado garantirà la propria assistenza ai programmi
di sminamento ed attività ad esso connesse. Suddetta assistenza potrà essere fornita,
tra l'altro, attraverso il sistema delle Nazioni Unite, le organizzazioni ed istituzioni
internazionali o regionali, gli organismi o istituzioni non governative, ovvero
sulla base di accordi bilaterali, o altrimenti con il contributo al Fondo Volontario
delle Nazioni Unite per l'Assistenza allo Sminamento, ed altri fondi regionali
destinati alla rimozione di mine.
5. Ogni Stato Membro che ne sia in grado fornirà l'assistenza per la distruzione
di mine anti-persona stoccate.
6. Ogni Stato Membro si adopera per fornire le informazioni alla banca dati sullo
sminamento costituita all'interno delle Nazioni Unite, ed in particolar modo le
informazioni che riguardano i vari metodi e le diverse tecnologie per la rimozione
delle mine, nonché liste di esperti, agenzie competenti e punti di contatto nazionali
in materia di sminamento.
7. Gli Stati Membri possono richiedere alle Nazioni Unite, alle organizzazioni
regionali, ad altri Stati Membri o ad altri fori intergovernativi o non governativi
competenti, di assistere le rispettive autorità nella elaborazione di programmi
nazionali di sminamento con lo scopo di determinare, fra le altre cose:
a) La magnitudine e la portata del problema causato dalla presenza di mine anti-persona
b) Le risorse finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie alla realizzazione
del programma
c) La stima sul numero di anni necessari a distruggere tutte le mine anti-persona
nelle aree minate sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato Membro interessato
dal problema
d) I programmi di informazione popolare sulle mine , mirati a ridurre l'incidenza
dei ferimenti o delle morti causate da questi ordigni
e) L'assistenza alle vittime delle mine
f) La relazione tra il Governo dello Stato Membro interessato dal problema e
le competenti entità governative, intergovernative o non governative che dovranno
lavorare alla attuazione del programma
8. Ogni Stato Membro che fornisca o riceva assistenza ai sensi delle clausole
di questo Articolo dovrà cooperare nell'ottica di assicurare la piena e tempestiva
implementazione dei programmi di assistenza concordati
Articolo 7 Misure di trasparenza:
1. Ogni Stato Membro dovrà redigere un resoconto al Segretario Generale delle
Nazioni Unite quanto prima, ed in ogni caso non oltre 180 giorni dall'entrata
in vigore di questa Convenzione per lo Stato medesimo, sulle seguenti questioni:
a) Le misure di attuazione nazionali, di cui al successivo Articolo 9
b) Il numero totale di tutte le mine anti-persona in stock possedute dallo Stato,
ovvero sotto la sua giurisdizione o controllo, fino ad includere un'analisi dettagliata
del tipo, quantità e, se possibile, numeri di lotto(di produzione) di ciascuna
mina anti-persona stoccata
c) Nella misura di cui ciò si renda possibile, la locazione di tutte le aree
minate sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato Membro che contengano,
o di cui sia sospetta la presenza di mine anti-persona, fino a comprendere le
informazioni più dettagliate possibili sulla tipologia e la quantità di ciascun
modello di mina anti-persona in ogni campo minato, e sul tempo della posa
d) I tipi, le quantità e, se possibile, i numeri di lotto(di produzione) di tutte
le mine anti-persona mantenute o trasferite per lo sviluppo di e per l 'addestramento
nelle tecniche di localizzazione, rimozione o distruzione delle mine, oppure delle
mine anti-persona trasferite a scopo di distruzione, nonché l'elenco delle istituzioni
autorizzate dallo Stato Membro a mantenere o trasferire mine anti-persona, ai
sensi dell'Articolo 3
e) Lo stato di avanzamento dei programmi di riconversione o di decontrattualizzazione
delle fabbriche produttrici mine anti-persona
f) Lo stato di avanzamento dei programmi di distruzione delle mine anti-persona,
in ottemperanza agli Articoli 4 e 5, ivi incluse notizie dettagliate sui metodi
che verranno utilizzati per le distruzione, la individuazione dei siti per la
distruzione e gli applicabili standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale
da osservare
g) I tipi e le quantità di tutte le mine anti-persona distrutte dopo l'entrata
in vigore della presente Convenzione per lo Stato Membro, fino ad includere un'analisi
disaggregata della quantità di ciascun modello di mina anti-persona distrutta,
ai sensi dell'Articolo 4 e 5 rispettivamente, ed inoltre, se possibile, i numeri
di lotto (di produzione) di ciascuna mina anti-persona nel caso di distruzione
ai sensi dell'Articolo 4
h) Le caratteristiche tecniche di ciascun modello di mina prodotta, per quanto
esse possano essere conosciute, e delle mine attualmente in possesso dello Stato
Membro, fornendo, quando ragionevolmente possibile, categorie di informazioni
tali da facilitare l'identificazione e la rimozione delle mine anti-persona; come
minimo, queste informazioni dovranno comprendere le dimensioni, i detonatori,
la natura degli esplosivi, il contenuto metallico, fotografie a colori ed altri
dettagli che possano agevolare lo sminamento; inoltre
i) Le misure adottate per garantire un immediato ed efficace allarme alla popolazione,
in relazione a tutte le aree identificate ai sensi del comma 2 dell'Articolo 5
2 . Le informazioni fornite in ottemperanza a questo Articolo saranno aggiornate
ogni anno dagli Stati Membri, a coprire l'ultimo anno solare, e riportate al Segretario
Generale delle Nazioni Unite non più tardi del 30 aprile di ogni anno
3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà trasmettere tutti i rapporti
ricevuti agli Stati Membri
Articolo 8 Facilitazione e chiarificazione sulla attuazione:
1. Gli Stati Membri concordano di consultarsi e cooperare vicendevolmente in
margine all'attuazione delle clausole di questa Convenzione, e di lavorare insieme
in spirito di cooperazione per facilitare l'adesione degli Stati Membri agli obblighi
definiti dalla presente Convenzione
2. Se uno o più Stati Membri desiderano chiarire e cercano di risolvere questioni
relative al rispetto delle clausole di questa Convenzione da parte di un altro
Stato Membro, esso può sottomettere, tramite il Segretario Generale delle Nazioni
Unite, una Richiesta di Chiarificazione su quella materia allo Stato Membro. Tale
richiesta dovrà essere corredata di tutte le appropriate informazioni. Ogni Stato
Membro eviterà di inoltrare Richieste di Chiarificazione prive di fondamento,
visto che una delle maggiori preoccupazioni sarà proprio quella di evitare abusi.
Uno Stato Membro che riceva una Richiesta di Chiarificazione dovrà fornire allo
Stato richiedente, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, tutte le
informazioni pertinenti a chiarire la questione entro 28 giorni
3. Qualora lo Stato Membro richiedente non riceva una risposta attraverso il
Segretario Generale delle Nazioni Unite entro il periodo fissato, o ritenga insoddisfacente
la risposta alla Richiesta di Chiarificazione, esso può sottomettere la questione
tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite alla successiva Assemblea degli
Stati Membri. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà trasmettere la
questione posta, accompagnata da tutte le informazioni rilevanti ai fini della
Richiesta di Chiarificazione, a tutti gli Stati Membri. Tutte queste informazioni
saranno presentate allo Stato Membro destinatario della richiesta, il quale avrà
diritto di rispondere
4. In attesa della convocazione di qualunque incontro tra gli Stati Membri, ciascuno
degli Stati investiti della questione può richiedere al Segretario Generale delle
Nazioni Unite di esercitare i propri buoni uffici per facilitare il chiarimento
richiesto. 5. Lo Stato richiedente può, tramite il Segretario Generale delle Nazioni
Unite, avanzare la proposta di convocare una Assemblea Straordinaria degli Stati
Membri per esaminare la questione. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite
dovrà successivamente comunicare questa proposta e tutte le informazioni rilevanti
fornite dagli Stati coinvolti a tutti gli Stati Membri, chiedendo loro di specificare
se vedono favorevolmente la convocazione di una Assemblea Straordinaria, allo
scopo di analizzare il caso. Qualora, entro 14 giorni dalla data di suddetta comunicazione,
almeno un terzo degli Stati Membri abbiano accolto la convocazione di una Assemblea
Straordinaria, il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà indirla entro
i successivi 14 giorni. Il quorum per questa Assemblea consisterà della maggioranza
degli Stati Membri.
6. L'Assemblea degli Stati Membri o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Membri,
quale che sia il caso, dovrà prima di tutto stabilire se prendere ulteriormente
in considerazione la questione, esaminando tutte le informazioni messe a disposizione
dagli Stati coinvolti. L'Assemblea degli Stati o l'Assemblea Straordinaria dovrà
tentare in ogni modo di raggiungere una decisione per consenso. Qualora, malgrado
tutti gli sforzi, non fosse dato il conseguimento di un accordo, questa decisione
sarà assunta da una maggioranza degli Stati Membri presenti e votanti.
7. Tutti gli Stati Membri dovranno pienamente cooperare con la Assemblea degli
Stati o l'Assemblea Straordinaria, per una piena disamina e revisione della questione,
ivi inclusa ogni missione d'inchiesta che sia autorizzata ai sensi del comma 8.
8. Nel caso in cui fossero necessari ulteriori chiarimenti, l'Assemblea o l'Assemblea
Straordinaria degli Stati Membri autorizzerà una missione di inchiesta e deciderà
sul suo mandato a maggioranza dei Paesi Membri presenti e votanti. In ogni momento,
lo Stato Membro destinatario della richiesta potrà invitare una missione nel proprio
territorio. Tale missione avrà luogo senza previa decisione di autorizzazione
da parte di una Assemblea, o di una Assemblea Straordinaria degli Stati Membri.
La missione, composta da un massimo di 9 esperti, designati ed approvati ai sensi
dei comma 9 e 10, potrà raccogliere informazioni aggiuntive sul campo, o in altri
luoghi direttamente correlati alla questione del rispetto delle norme, che si
trovino sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato cui è stata rivolta
la Richiesta di Chiarimento.
9. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà preparare ed aggiornare un
elenco di nomi, nazionalità, ed altri dati rilevanti, degli esperti qualificati
forniti dagli Stati Membri. L'elenco dovrà essere comunicato a tutti gli Stati
Membri. Qualunque esperto inserito nell'elenco potrà considerarsi designato per
tutte le missioni investigative, a meno che uno Stato Membro non gli si opponga
per iscritto. Nel caso di non accettazione della nomina, l'esperto non prenderà
parte alla missione d'inchiesta sul territorio o su altro sito sotto la giurisdizione
o il controllo dello stato Membro obbiettore, se il non gradimento è stato formalizzato
prima della nomina dell'esperto per tali missioni.
10. Ricevendo una richiesta dall'Assemblea Straordinaria degli Stati Membri,
il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà, a seguito di consultazioni con
lo Stato destinatario della richiesta, nominare i membri della missione, capo
incluso. Cittadini degli Stati Membri che abbiano richiesto la missione d'inchiesta,
o che ne siano direttamente investiti, non saranno scelti per la missione. I membri
di suddetta missione godranno di privilegi ed immunità ai sensi dell'Articolo
IV della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, adottata
il 13 febbraio 1946.
11. Con un preavviso di almeno 72 ore, i membri della missione dovranno arrivare
alla prima occasione nel territorio dello Stato Membro destinatario della richiesta,
il quale dovrà predisporre tutte le misure amministrative per accogliere la missione,
garantirne i trasporti e l'alloggio, e sarà responsabile nell'assicurare la massima
protezione alla missione mentre questa si trova nel territorio di sua competenza.
12. Senza pregiudizio alcuno per la sovranità dello Stato Membro destinatario
della richiesta, la missione d'inchiesta può portare nel territorio dello Stato
l'attrezzatura necessaria, da utilizzare esclusivamente per raccogliere informazioni
relative al contenzioso sul rispetto delle clausole della Convenzione. Prima del
suo arrivo, la missione dirà allo Stato Membro quale attrezzatura intende utilizzare
nel corso della missione d'inchiesta.
13. Lo Stato Membro destinatario della richiesta si attiverà in tutti i modi
per assicurare che la missione possa parlare con tutti gli interlocutori rilevanti,
e con le persone in grado di fornire informazioni in margine al contenzioso.
14. Lo Stato Membro destinatario della richiesta garantirà inoltre alla missione
l'accesso a tutte le aree ed installazioni sotto il proprio controllo, dove si
ritiene più probabile il reperimento di informazioni relative al contenzioso.
Ciò dovrà dipendere dalle eventuali cautele organizzative che lo Stato Membro
destinatario della richiesta giudichi necessarie alla:
a) protezione di attrezzature, informazioni ed aree segrete;
b) protezione di obblighi costituzionali dello Stato Membro in relazione ai diritti
di proprietà, perquisizione e sequestro, o altri diritti costituzionali; ovvero
c) la protezione fisica e la sicurezza dei membri della missione.
Nel caso in cui suddetto Stato Membro predisponga l'organizzazione in tal modo,
esso dovrà compiere altresì ogni sforzo ragionevole per dimostrare attraverso
mezzi alternativi l'ottemperanza al dettato della presente Convenzione.
15. La missione d'inchiesta potrà restare nel territorio dello Stato Membro interessato
non più di 14 giorni, ed in ogni sito particolare non più di 7 giorni, a meno
che non ci sia un diverso accordo.
16. Tutte le informazioni fornite su base confidenziale e non pertinenti all'oggetto
della missione saranno trattate come informazioni riservate.
17. Tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, la missione d'inchiesta
farà un resoconto all'Assemblea o all'Assemblea Straordinaria degli Stati Membri
sui risultati dell'indagine.
18. L'Assemblea o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Membri prenderà in considerazione
tutte le informazioni rilevanti, nonché il rapporto della missione, e potrà richiedere
allo Stato Membro interessato di adottare misure tali da garantire il rispetto
della Convenzione entro un certo periodo di tempo. Lo Stato Membro dovrà redigere
un rapporto su tutte le iniziative adottate in risposta a questa richiesta.
19. L'Assemblea o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Membri può suggerire
agli Stati interessati mezzi e modalità per chiarire ulteriormente o risolvere
il contenzioso in oggetto, ivi inclusa l'adozione di adeguate procedure previste
dalla normativa internazionale. In circostanze tali per cui risulti chiaro che
il contenzioso in oggetto dipende da situazioni che eludono il controllo dello
Stato Membro destinatario dalla richiesta, l'Assemblea degli Stati Membri o l'Assemblea
Straordinaria degli Stati Membri può raccomandare iniziative adeguate, ivi incluso
il ricorso alle misure di cooperazione citate nell'Articolo 6.
20. L'Assemblea o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Membri si adopererà in
tutti i modi affinché sia possibile raggiungere le decisioni relative ai comma
18 e 19 per consenso, o diversamente con una maggioranza dei due terzi degli Stati
Membri presenti e votanti.
Articolo 9 Iniziative nazionali di attuazione della Convenzione:
Tutte le opportune misure legali, amministrative ed altro, inclusa l'imposizione
di sanzioni penali, saranno adottate da ciascuno Stato Membro per prevenire e
sopprimere ogni attività proibita ai sensi di questa Convenzione, che sia intrapresa
da individui o sul territorio sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato
Membro.
Articolo 10 Risoluzione dei contenziosi:
1. Gli Stati Membri si consulteranno e coopereranno vicendevolmente per risolvere
ogni contenzioso che possa insorgere relativamente alla applicazione ed interpretazione
di questa Convenzione. Ogni Stato Membro può portare talune questioni davanti
all'Assemblea degli Stati Membri.
2. L'Assemblea degli Stati Membri può contribuire alla soluzione delle dispute
con qualunque mezzo che risulti adeguato, offrendo i propri buoni uffici, ovvero
invitando gli Stati Membri coinvolti nel contenzioso ad adottare procedure di
risoluzione a loro scelta, e raccomandando un limite di tempo per ogni procedura
eventualmente concordata.
3. Questo Articolo non costituisce pregiudizio alcuno alle clausole di questa
Convenzione in materia di facilitazione e chiarimenti sulla attuazione.
Articolo 11 Assemblee degli Stati Membri:
1. Gli Stati Membri dovranno incontrarsi con regolarità per esaminare ogni eventuale
questione relativa alla applicazione o implementazione di questa Convenzione,
incluso:
a) La operatività e lo stato di avanzamento di questa Convenzione;
b) Questioni che possano scaturire dai rapporti che devono essere consegnati
ai sensi di questa Convenzione;
c) La cooperazione e l'assistenza internazionale contemplate all'Articolo 6;
d) Lo sviluppo di tecnologie per la rimozione delle mine anti-persona;
e) Le richieste degli Stati Membri ai sensi dell'Articolo 8;
f) Le decisioni riguardanti le richieste degli Stati Membri, come da Articolo
5.
2. La prima Assemblea degli Stati Membri sarà convocata dal Segretario Generale
delle Nazioni Unite entro un anno dall'entrata in vigore di questa Convenzione.
Le successive assemblee saranno indette dal Segretario Generale delle Nazioni
Unite ogni anno, fino alla prima Conferenza di Revisione.
3. Nelle circostanze specificate nell'Articolo 8, il Segretario Generale delle
Nazioni Unite può convocare una Assemblea Straordinaria degli Stati Membri.
4. Gli Stati che non siano membri di questa Convenzione, oltre alle Nazioni Unite,
le altre organizzazioni ed istituzioni internazionali interessate, le organizzazioni
regionali, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e gli organismi non governativi
esperti possono essere invitati a prendere parte a questi incontri come osservatori,
in ottemperanza alle Regole Procedurali concordate.
Articolo 12 Conferenze di Revisione:
1. Una Conferenza di Revisione sarà convocata dal Segretario Generale delle Nazioni
Unite cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Ulteriori
Conferenze di Revisione potranno essere indette dal Segretario Generale delle
Nazioni Unite se ne sarà avanzata esplicita richiesta da uno o più Stati Membri,
fermo restando comunque che l'intervallo tra due Conferenze di Revisione non potrà
essere inferiore ai cinque anni. Tutti gli Stati Membri di questa Convenzione
saranno invitati ad ogni Conferenza di Revisione.
2. L'obiettivo della Conferenza di Revisione sarà:
a) rivedere l'operatività e lo stato di applicazione di questa convenzione;
b) considerare la necessità e gli intervalli fra le successive assemblee degli
Stati Membri citati nel comma 2 dell'Articolo 11;
c) decidere in merito alle richieste degli Stati Membri, ai sensi dell'Articolo
5: inoltre
d) adottare nel rapporto finale, se necessario, le conclusioni relative alla
realizzazione di questa Convenzione.
3. Gli Stati che non sono membri della Convenzione, così come le Nazioni Unite,
le altre organizzazioni ed istituzioni internazionali interessate, le organizzazioni
regionali, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e gli organismi non governativi
esperti possono essere inviati ad assistere ad ogni Conferenza di Revisione in
qualità di osservatori, in ottemperanza alle Regole Procedurali concordate.
Articolo 13 Modifiche:
1. In ogni momento dall'entrata in vigore di questa Convenzione, uno Stato Membro
può proporne emendamenti. Le proposte di emendamento saranno comunicate al Depositario,
il quale le farà circolare tra tutti gli Stati Membri, cercando di avere il loro
parere sulla opportunità di convocare una Conferenza di Modifica per considerare
suddette proposte. Se la maggioranza degli Stati notifica entro 30 giorni al Depositario
la propria adesione alle proposte, il Depositario indirà una Conferenza di Modifica
alla quale saranno invitati tutti gli Stati Membri.
2. Gli Stati che non sono membri della Convenzione, nonché le Nazioni Unite,
le altre organizzazioni internazionali interessate, le organizzazioni regionali,
il Comitato Internazionale della Croce Rossa e gli organismi non governativi esperti
possono essere invitati a partecipare ad ogni Conferenza di Modifica in qualità
di osservatori, in ottemperanza alle Regole Procedurali concordate 3. La Conferenza
di Modifica avrà luogo immediatamente dopo un'Assemblea degli Stati Membri, o
una Conferenza di Revisione, a meno che la maggioranza degli Stati Membri non
ne chieda una convocazione anticipata.
4. Qualunque emendamento al testo di questa Convenzione dovrà essere adottato
a maggioranza di due terzi degli Stati Membri presenti e votanti alla Conferenza
di Modifica. Il Depositario comunicherà gli emendamenti adottati agli Stati Membri
della Convenzione.
5. L'emendamento al testo di questa Convenzione entra in vigore per tutti gli
Stati della Convenzione che l'hanno accettato, quando gli strumenti di accettazione
dello stesso sono stati depositati formalmente presso il Depositario della Convenzione
dalla maggioranza degli Stati Membri. Da quel momento in poi entrerà in vigore
per ogni altro Stato Membro dalla data in cui i suoi strumenti di accettazione
sono stati depositati.
Articolo 14 Costi:
1. I costi delle Assemblee degli Stati Membri, delle Assemblee Straordinarie,
delle Conferenze di Revisione e delle Conferenze di Modifica saranno suddivisi
tra gli Stati Membri e non che vi partecipano, in conformità con la scala di tariffe
delle Nazioni Unite opportunamente adeguata.
2. I costi sostenuti dal Segretario Generale delle Nazioni Unite ai sensi degli
Articoli 7 e 8, ed i costi relativi ad ogni missione di inchiesta dovranno essere
suddivisi tra gli Stati Membri secondo la scala di tariffe delle Nazioni Unite
opportunamente adeguata.
Articolo 15 Firma:
Questa Convenzione, conclusa ad Oslo, Norvegia, il 18 settembre 1997, sarà aperta
alla firma di tutti gli Stati ad Ottawa, Canada, dal 3 dicembre 1997 al 4 dicembre
1997, ed al Quartier Generale delle Nazioni Unite dal 5 dicembre fino alla sua
entrata in vigore.
Articolo 16 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione:
1. Questa Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte
dei Firmatari.
2. E' aperta all'adesione di qualunque Stato che non abbia firmato la Convenzione.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati
presso il Depositario.
Articolo 17 Entrata in vigore:
1. Questa Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo
al mese in cui sarà stato depositato il 40esimo strumento di ratifica, accettazione,
approvazione ed adesione.
2. Per qualunque Stato che depositi i propri strumenti di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione dopo la data di deposito del 40esimo strumento di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione, questa Convenzione entrerà in vigore il
primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui lo Stato ha depositato
i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Articolo 18 Applicazione provvisoria:
Al momento della propria ratifica, accettazione, approvazione o adesione, qualunque
Stato può dichiarare di voler applicare provvisoriamente il comma 1 dell'Articolo
1 di questa Convenzione, in attesa della sua entrata in vigore.
Articolo 19 Riserve:
Gli Articoli della presente Convenzione non potranno essere soggetti a riserve.
Articolo 20 Durata e ritiro:
1. Questa Convenzione avrà una durata illimitata nel tempo.
2. Ogni Stato Membro, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, avrà
il diritto di ritirarsi dalla presente Convenzione. Dovrà comunicare questa intenzione
di uscita a tutti gli altri Stati Membri, al Depositario ed al Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite. Tale strumento di ritiro dovrà includere una esaustiva spiegazione
dei motivi che determinano l'uscita dello Stato Membro.
3. Tale uscita avrà effetto solo sei mesi dopo che il Depositario avrà ricevuto
gli strumenti di ritiro. Tuttavia, se allo scadere di quel periodo di sei mesi,
lo Stato Membro che intende ritirarsi si trova ad essere impegnato in un conflitto
armato, l'uscita dalla Convenzione non potrà avere effetto prima della conclusione
del conflitto armato.
4. Il ritiro di uno Stato Membro da questa Convenzione non influenzerà in alcun
modo il dovere degli Stati di continuare ad espletare gli obblighi assunti ai
sensi delle rilevanti regole del diritto internazionale.
Articolo 21 Depositario:
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è quindi designato in qualità di Depositario
della presente Convenzione.
Articolo 22 Testi autentici:
L'originale di questa Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, inglese, francese,
russo e spagnolo sono ugualmente autentici, sarà depositato presso il Segretario
Generale delle Nazioni Unite.