E' il documento che ha fondato l'Onu nel lontano 1945, al
termine di una guerra che aveva cambiato la storia. Approvata a San
Francisco il 26 giugno 1945. E' stata ratificata dall'ltalia (dopo che
il nostro Paese fu ammesso nell'Organizzazione) con legge 17 agosto
1957 n. 848 in Suppl. Ord. G.U. n. 238 del 25 settembre 1957 con testo
ufficiale francese. Il testo italiano che pubblichiamo (con gli
emendamenti apportati via via alla Carta dell'ONU)
è quello, approvato dal governo italiano, della S.I.O.I. (Società
internazionale per l'organizzazione internazionale).
La Carta delle Nazioni Unite
Noi Popoli delle Nazioni Unite,
Decisi a salvare le future generazioni del
flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa
generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità, a riaffermare
la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore
della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle
donne e delle nazioni grandi e piccole, a creare le condizioni in cui
la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e
dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti,
a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in
una più ampia libertà, e per tali fini a praticare la tolleranza ed a
vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di buon vicinato, ad unire
le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ad
assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di
sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che
nell'interesse comune, ad impiegare strumenti internazionali per
promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli, abbiamo
risoluto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini In
conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro
rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni
poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato la
presente Carta delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò
un'organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite.
Capitolo I: Fini e
principi
ART 1. I fini delle
Nazioni Unite sono: 1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale,
ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e
rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione
o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed
in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale,
la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni
internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace; 2.
Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del
principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'auto-decisione dei
popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale;
3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei
problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale od
umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di
razza, di sesso, di lingua o di religione; 4. Costituire un centro per
il coordinamento dell'attività delle nazioni volta al conseguimento di
questi fini comuni.
ART. 2.
L'Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati
nell'articolo 1, devono agire in conformità ai seguenti principi: 1.
L'Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di
tutti i suoi Membri. 2. I Membri, al fine di assicurare a ciascuno di
essi i diritti ed i benefici risultanti dalla loro qualità di Membro,
devono adempiere in buona fede gli obblighi da loro assunti in
conformità alla presente Carta. 3. I Membri devono risolvere le loro
controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace
e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in
pericolo. 4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni
internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro
l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato,
sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni
Unite. 5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in
qualsiasi azione che queste intraprendano in conformità alle
disposizioni della presente Carta, e devono astenersi dal dare
assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendano
un'azione preventiva o coercitiva. 6. L'Organizzazione deve fare in
modo che gli Stati che non sono Membri delle Nazioni Unite agiscano in
conformità a questi principi per quanto possa essere necessario per il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. 7. Nessuna
disposizione della presente Carta autorizza le Nazioni Unite ad
intervenire in questioni che appartengano essenzialmente alla
competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali
questioni ad una procedura di regolamento in applicazione della
presente Carta; questo principio non pregiudica però l'applicazione di
misure coercitive a norma del capitolo VII.
Capitolo II: Membri
dell'Organizzazione
ART. 3. Membri
originari delle Nazioni Unite sono gli Stati che, avendo partecipato
alla Conferenza delle Nazioni Unite per l'Organizzazione Internazionale
a San Francisco, od avendo precedentemente firmato la Dichiarazione
delle Nazioni Unite del 1° gennaio 1942, firmino la presente Carta e la
ratifichino in conformità all!articolo 110.
ART. 4. Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati
amanti della pace che accettino gli obblighi della presente Carta e
che, a giudizio dell'Organizzazione, siano capaci di adempiere tali
obblighi e disposti a farlo. 2. L'ammissione quale Membro delle Nazioni
Unite di uno Stato che adempia a tali condizioni è effettuata con
decisione dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di
Sicurezza.
ART.
5. Un Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia
stata intrapresa, da parte del Consiglio di Sicurezza, un'azione
preventiva o coercitiva può essere sospeso dall'esercizio dei diritti e
dei privilegi di Membro da parte dell'Assemblea Generale su proposta
del Consiglio di Sicurezza. L'esercizio di questi diritti e privilegi
può essere ripristinato dal Consiglio di Sicurezza.
ART. 6. Un Membro delle Nazioni
Unite che abbia persistentemente violato i principi enunciati nella
presente Carta può essere espulso dall'Organizzazione da parte
dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza
Capitolo
III Organi
ART. 7. l. Sono
istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite: un'Assemblea
Generale, un Consiglio di Sicurezza, un Consiglio Economico e Sociale,
un Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, una Corte Internazionale di
Giustizia ed un Segretariato. 2. Potranno essere istituiti in
conformità alla presente Carta, quegli organi sussidiari che si
rivelassero necessari.
ART.
8. Le Nazioni Unite non porranno alcuna restrizione
all'ammissibilità di uomini e donne nei loro organi principali e
sussidiari, in qualsiasi qualità ed in condizione di
eguaglianza.
Capitolo IV Assemblea
Generale
Composizione
ART 9. L'Assemblea Generale si compone di tutti i Membri delle Nazioni Unite.
2. Ogni Membro ha non più di cinque rappresentanti nell'Assemblea
Generale.
Funzioni e poteri
ART.
l0. L'Assemblea Generale può discutere qualsiasi
questione od argomento che rientri nei fini della presente Carta, o che
abbia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi previsti
dalla presente Carta, e, salvo quanto disposto dall'articolo 12, può
fare raccomandazioni ai Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di
Sicurezza, o agli uni ed all'altro, su qualsiasi di tali questioni od
argomenti.
ART. l l
. L'Assemblea Generale può esaminare i principi generali
di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, compresi i principi regolanti il disarmo e la
disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi,
raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli
uni ed all'altro. 2. L'Assemblea Generale può discutere ogni questione
relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale
che le sia sottoposta da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite o dal
Consiglio di Sicurezza, o da uno Stato che non sia Membro delle Nazioni
Unite, in conformità all'articolo 35, paragrafo 2, e, salvo quanto
disposto nell'articolo 12, può fare raccomandazioni riguardo a
qualsiasi questione del genere allo Stato od agli Stati interessati, od
al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all'altro. Qualsiasi questione
del genere per cui si renda necessaria un'azione deve essere deferita
al Consiglio di Sicurezza da parte dell'Assemblea Generale, prima o
dopo la discussione. 3. L'Assemblea Generale può richiamare
l'attenzione del Consiglio di Sicurezza sulle situazioni che siano
suscettibili di mettere in pericolo la pace e la sicurezza
internazionale. 4. I poteri dell'Assemblea Generale stabiliti in
quest'articolo non limitano la portata generale dell'articolo l0.
ART.
12. Durante l'esercizio da parte del Consiglio
di Sicurezza delle funzioni assegnategli dalla presente Carta, nei
riguardi di una controversia o situazione qualsiasi, l'Assemblea
Generale non deve fare alcuna raccomandazione riguardo a tale
controversia o situazione, a meno che non ne sia richiesta dal
Consiglio di Sicurezza. 2. Il Segretario Generale, con il consenso del
Consiglio di Sicurezza, informa l'Assemblea Generale, ad ogni sessione,
di tutte le questioni relative al mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale, di cui stia trattando il Consiglio di
Sicurezza, ed informa del pari l'Assemblea Generale, o i Membri delle
Nazioni Unite se l'Assemblea Generale non è in sessione, non appena il
Consiglio di Sicurezza cessi dal trattare tali questioni.
ART.13 L'Assemblea
Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di: a)
promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed
incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la
sua codificazione; b) sviluppare la cooperazione internazionale nei
campi economico, sociale, culturale, educativo e della sanità pubblica,
e promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua
o di religione. 2. Gli ulteriori compiti, funzioni e poteri
dell'Assemblea Generale rispetto alle materie indicate nel precedente
paragrafo 1 b) sono stabiliti nei capitoli IX e X.
ART. 14. Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 12, l'Assemblea
Generale può raccomandare misure per il regolamento pacifico di
qualsiasi situazione che, indipendentemente dalla sua origine, essa
ritenga suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le
relazioni amichevoli tra le nazioni, ivi comprese le situazioni
risultanti da una violazione delle disposizioni della presente Carta
che enunciano i fini ed i principi delle Nazioni Unite.
ART. 15. L'Assemblea
Generale riceve ed esamina le relazioni annuali e speciali del
Consiglio di Sicurezza; queste relazioni comprendono un resoconto delle
misure decise od intraprese dal Consiglio di Sicurezza per mantenere la
pace e la sicurezza internazionale. 2. L'Assemblea Generale riceve ed
esamina le relazioni degli altri organi delle Nazioni Unite.
ART. 16. L'Assemblea
Generale adempie quelle funzioni, concernenti il regime internazionale
di amministrazione fiduciaria, che ad essa sono attribuite dai capitoli
XII e XIII, compresa l'approvazione delle convenzioni di
amministrazione fiduciaria per le zone non designate come
strategiche.
ART.
17. L'Assemblea Generale esamina ed approva il bilancio
dell'Organizzazione. 2. Le spese dell'Organizzazione sono sostenute dai
Membri secondo la ripartizione fissata dall'Assemblea Generale. 3.
L'Assemblea Generale esamina ed approva tutti gli accordi finanziari e
di bilancio con gli istituti specializzati previsti all'articolo 57, ed
esamina i bilanci amministrativi di tali istituti specializzati al fine
di fare ad essi delle raccomandazioni.
Votazione
ART. 18. Ogni Membro
dell'Assemblea Generale dispone di un voto . 2. Le decisioni
dell'Assemblea Generale su questioni importanti sono prese a
maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti. Tali questioni
comprendono: le raccomandazioni riguardo al mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale, l'elezione dei membri non permanenti
del Consiglio di Sicurezza, l'elezione dei membri del Consiglio
Economico e Sociale, l'elezione dei membri del Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria a norma del paragrafo l c) dell'articolo 86,
l'ammissione di nuovi Membri delle Nazioni Unite, la sospensione dei
diritti e dei privilegi di Membro, l'espulsione di Membri, le questioni
relative al funzionamento del regime di amministrazione fiduciaria e le
questioni di bilancio. 3. Le decisioni su altre questioni, compresa la
determinazione di categorie addizionali di questioni da decidersi a
maggioranza di due terzi, sono prese a maggioranza dei membri presenti
e votanti.
ART.
19. Un Membro delle Nazioni Unite che sia in arretrato
nel pagamento dei suoi contributi finanziari all'Organizzazione non ha
voto nell'Assemblea Generale se l'ammontare dei suoi arretrati eguagli
o superi l'ammontare dei contributi da lui dovuti per i due anni interi
precedenti. L'Assemblea generale può, nondimeno, permettere a tale
Membro di votare, se riconosca che la mancanza del pagamento è dovuta a
circostanze indipendenti dalla sua volontà.
Procedura
ART. 20. L'Assemblea
Generale si riunisce in sessioni ordinarie an nuali ed in sessioni
speciali ove le circostanze lo richiedano. Le sessioni speciali sono
convocate dal Segretario Generale su richiesta del Consiglio di
Sicurezza o della maggioranza dei Membri delle Nazioni Unite.
ART. 21. L'Assemblea Generale stabilisce il proprio regolamento. Essa elegge
il
suo Presidente per ogni sessione.
ART. 22. L'Assemblea Generale
può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per
l'adempimento delle sue funzioni.
Capitolo V: Consiglio di Sicurezza
Composizione
ART. 23. l. Il
Consiglio di Sicurezza si compone di quindici Membri delle Nazioni
Unite. La Repubblica di Cina, la Francia, l'Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
Settentrionale e gli Stati Uniti d'America sono membri permanenti del
Consiglio di Sicurezza. L'Assemblea Generale elegge dieci altri Membri
delle Nazioni Unite quali membri non permanenti del Consiglio di
Sicurezza, avendo speciale riguardo, in primo luogo, al contributo dei
Membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale ed agli altri fini dell'Organizzazione, ed inoltre ad
un'equa distribuzione geografica. 2. I membri non permanenti del
Consiglio di Sicurezza sono eletti per un periodo di due anni.
Tuttavia, nella prima elezione successiva all'aumento da undici a
quindici del numero dei membri del Consiglio di Sicurezza, due dei
quattro membri aggiunti saranno scelti per il periodo di un anno. I
membri uscenti non sono immediatamente rieleggibili. 3. Ogni membro del
Consiglio di Sicurezza ha un rappresentante nel Consiglio.
Funzioni e poteri
ART. 24. Al
fine di assicurare un'azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni
Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la
responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza,
nell'adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in
loro nome. 2. Nell'adempimento di questi compiti il Consiglio di
Sicurezza agisce in conformità ai fini ed ai principi delle Nazioni
Unite. I poteri specifici attribuiti al Consiglio di Sicurezza per
l'adempimento di tali compiti sono indicati nei capitoli VI, VII, VIII
e XII. 3. Il Consiglio di Sicurezza sottopone relazioni annuali e,
quando sia necessario, relazioni speciali all'esame dell'Assemblea
Generale.
ART.
25. I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare
e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità
alle disposizioni della presente Carta.
ART. 26. Al fine di promuovere
lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed economiche
mondiali per gli armamenti, il Consiglio di Sicurezza ha il compito di
formulare, con l'ausilio del Comitato di Stato Maggiore previsto
dall'articolo 46, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni Unite per
l'istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti.
Votazione
ART. 27. 1. Ogni membro del
Consiglio di Sicurezza dispone di un voto. 2. Le decisioni del
Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura sono prese con un voto
favorevole di nove membri. 3. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza
su ogni altra questione sono prese con un voto favorevole di nove
membri, nel quale siano compresi i voti dei membri permanenti;
tuttavia, nelle decisioni previste dal capitolo VI e dal paragrafo 3
dell'articolo 52, un membro che sia parte di una controversia deve
astenersi dal voto.
Procedura
ART. 28. 1. Il Consiglio di
Sicurezza è organizzato in modo da poter funzionare in permanenza. Ogni
membro del Consiglio di Sicurezza deve, a tal fine, avere in qualsiasi
momento un rappresentante nella sede dell'Organizzazione. 2. Il
Consiglio di Sicurezza tiene riunioni periodiche alle quali ognuno dei
suoi membri può, ove lo desideri, essere rappresentato da un membro del
Governo o da un altro rappresentante appositamente designato. 3. Il
Consiglio di Sicurezza può tenere riunioni in quelle località diverse
dalla sede dell'Organizzazione che, a suo giudizio, possano meglio
facilitare i suoi lavori.
ART. 29. Il Consiglio
di Sicurezza può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari
per l'adempimento delle sue funzioni.
ART. 30. Il Consiglio di
Sicurezza stabilisce il proprio regolamento. nel quale fissa le norme
concernenti il sistema di scelta del suo Presidente.
ART. 31. Ogni Membro delle
Nazioni Unite che non sia membro del Consiglio di Sicurezza può
partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi
questione sottoposta al Consiglio di Sicurezza. ogniqualvolta
quest'ultimo ritenga che gli interessi di tale Membro siano
particolarmente coinvolti.
ART. 32. Ogni Membro
delle Nazioni Unite che non sia membro del Consiglio di Sicurezza od
ogni Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite, qualora sia parte in
una controversia in esame avanti al Consiglio di Sicurezza, sarà
invitato a partecipare, senza diritto di voto, alla discussione
relativa alla controversia. Il Consiglio di Sicurezza stabilisce le
condizioni che ritiene opportune per la partecipazione di uno Stato che
non sia Membro delle Nazioni Unite.
Capitolo VI: Soluzione pacifica delle
ART. 33. 1. Le parti
di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere
in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante
negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento
giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri
mezzi pacifici di loro scelta. 2. Il Consiglio di Sicurezza ove lo
ritenga necessario, invita le parti a regolare la loro controversia
mediante tali mezzi.
ART.
34. Il Consiglio di Sicurezza può fare indagini su
qualsiasi controversia o su qualsiasi situazione che possa portare ad
un attrito internazionale o dar luogo ad una controversia, allo scopo
di determinare se la continuazione della controversia o della
situazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale.
ART. 35. 1. Ogni Membro delle
Nazioni Unite può sottoporre qualsiasi controversia o situazione della
natura indicata nell'articolo 34, all'attenzione del Consiglio di
Sicurezza o dell'Assemblea Generale. 2. Uno Stato che non sia Membro
delle Nazioni Unite può sottoporre all'attenzione del Consiglio di
Sicurezza o dell'Assemblea Generale qualsiasi controversia di cui esso
sia parte, se accetti preventivamente, ai fini di tale controversia,
gli obblighi di regolamento pacifico previsti dalla presente Carta. 3.
I procedimenti dell'Assemblea Generale, rispetto alle questioni
sottoposte alla sua attenzione in virtù di questo articolo, sono
soggetti alle disposizioni degli articoli 11 e 12.
ART 36. 1. Il Consiglio di
Sicurezza può, in qualsiasi fase di una controversia della natura
indicata nell'articolo 33, o di una situazione di natura analoga,
raccomandare procedimenti o metodi di sistemazione adeguati. 2. Il
Consiglio di Sicurezza deve prendere in considerazione le procedure per
la soluzione della controversia che siano già state adottate dalle
parti. 3. Nel fare raccomandazioni a norma di questo articolo il
Consiglio di Sicurezza deve inoltre tener presente che le controversie
giuridiche dovrebbero, di regola generale, essere deferite dalle parti
alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità alle disposizioni
dello Statuto della Corte.
ART. 37. 1. Se le parti
di una controversia della natura indicata nell'articolo 33 non riescono
a regolarla con i mezzi indicati in tale articolo, esse devono
deferirla al Consiglio di Sicurezza. 2. Se il Consiglio di Sicurezza
ritiene che la continuazione della controversia sia in fatto
suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale, esso decide se agire a norma dell'articolo
36, o raccomandare quella soluzione che ritenga adeguata.
ART. 38. Senza
pregiudizio delle disposizioni degli articoli 33 e 37 il Consiglio di
Sicurezza può, se tutte le parti di una controversia lo richiedono,
fare ad esse raccomandazioni per una soluzione pacifica della
controversia.
Capitolo VII: Azione rispetto alle minacce alla pace, alle
violazioni della pace ed agli atti di
aggressione
ART. 39. Il Consiglio di
Sicurezza accerta l'esistenza di una minaccia alla pace, di una
violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa
raccomandazioni o decide quali misure debbano essere prese in
conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e
la sicurezza internazionale.
ART. 40. Al fine di prevenire
un aggravarsi della situazione, il Consiglio di Sicurezza, prima di
fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure previste
dall'articolo 41, può invitare le parti interessate ad ottemperare a
quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili.
Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le pretese o
la posizione delle parti interessate. Il Consiglio di Sicurezza prende
in debito conto il mancato ottemperamento a tali misure provvisorie.
ART. 41. Il
Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti
l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto
alle sue decisioni, e può invitare i Membri delle Nazioni Unite ad
applicare tali misure. Queste possono comprendere un'interruzione
totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni
ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e
la rottura delle relazioni diplomatiche.
ART. 42. Se il Consiglio di
Sicurezza ritiene che le misure previste nell'articolo 41 siano
inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere,
con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per
mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale
azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni
mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.
ART. 43. 1. Al
fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite s'impegnano a
mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed
in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate,
l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio,
necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale. 2. L'accordo o gli accordi suindicati determineranno il
numero ed i tipi di forze armate, il loro grado di preparazione e la
loro dislocazione generale, e la natura delle facilitazioni e
dell'assistenza da fornirsi. 3. L'accordo o gli accordi saranno
negoziati al più presto possibile su iniziativa del Consiglio di
Sicurezza. Essi saranno conclusi tra il Consiglio di Sicurezza ed i
singoli Membri, oppure tra il Consiglio di Sicurezza e gruppi di
Membri, e saranno soggetti a ratifica da parte degli Stati firmatari in
conformità alle rispettive norme costituzionali.
ART. 44. Quando
il Consiglio di Sicurezza abbia deciso di impiegare la forza, esso,
prima di richiedere ad un Membro non rappresentato nel Consiglio di
fornire forze armate in esecuzione degli obblighi assunti a norma
dell'articolo 43, inviterà tale Membro, ove questo lo desideri, a
partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza concernenti
l'impiego di contingenti di forze armate del Membro
stesso.
ART. 45. Al fine di dare alle
Nazioni Unite la possibilità di prendere misure militari urgenti, i
Membri terranno ad immediata disposizione contingenti di forze aeree
nazionali per l'esecuzione combinata di una azione coercitiva
internazionale. La forza ed il grado di preparazione di questi
contingenti, ed i piani per la loro azione combinata, sono determinati,
entro i limiti stabiliti nell'accordo o negli accordi speciali previsti
dall'articolo 43, dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di
Stato Maggiore.
ART.
46. I piani per l'impiego delle forze armate sono
stabiliti dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato
Maggiore.
ART.
47. 1. E costituito un Comitato di Stato Maggiore per
consigliare e coadiuvare il Consiglio di Sicurezza di tutte le
questioni riguardanti le esigenze militari del Consiglio di Sicurezza
per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,
l'impiego ed il comando delle forze poste a sua disposizione, la
disciplina degli armamenti e l'eventuale disarmo. 2. Il Comitato di
Stato Maggiore è composto dei capi di Stato Maggiore dei Membri
permanenti del Consiglio di Sicurezza, o di loro rappresentanti. Ogni
Membro delle Nazioni Unite non rappresentato in modo permanente nel
Comitato sarà invitato dal Comitato stesso ad associarsi ad esso quando
l'efficiente adempimento dei compiti del Comitato richieda la
partecipazione di tale Membro alla sua attività. 3. Il Comitato di
Stato Maggiore ha, alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza, la
responsabilità della direzione strategica di tutte le forze armate
messe a disposizione del Consiglio di Sicurezza. Le questioni
concernenti il comando di tali forze saranno trattate in seguito. 4.
Con l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e dopo consultazione
con le organizzazioni regionali competenti, il Comitato di Stato
Maggiore può costituire dei sottocomitati regionali.
ART. 48. 1. L'azione necessaria
per eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza per il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale è intrapresa
da tutti i Membri delle Nazioni Unite o da alcuni di essi secondo
quanto stabilisca il Consiglio di Sicurezza. 2. Tali decisioni sono
eseguite dai Membri delle Nazioni Unite direttamente o mediante la loro
azione nelle organizzazioni internazionali competenti in cui siamo
membri.
ART. 49. I Membri delle Nazioni
Unite si associano per prestarsi mutua assistenza nell'eseguire le
misure deliberate dal Consiglio di Sicurezza.
ART. 50. Se il Consiglio di
Sicurezza intraprende misure preventive contro uno Stato, ogni altro
Stato, sia o non sia Membro delle Nazioni Unite, che si trovi di fronte
a particolari difficoltà economiche derivanti dall'esecuzione di tali
misure, ha diritto di consultare il Consiglio di Sicurezza riguardo ad
una soluzione di tali difficoltà.
ART. 51. Nessuna disposizione
della presente Carta pregiudica il diritto naturale di autotutela
individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato
contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di
Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e
la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell'esercizio
di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a
conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo
il potere ed il compito spettanti, secondo la presente Carta al
Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quella
azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace
e la sicurezza internazionale.
Capitolo
VIII: Accordi
regionali
ART.
52. 1. Nessuna disposizione della presente Carta
preclude l'esistenza di accordi od organizzazioni regionali per la
trattazione di quelle questioni concernenti il mantenimento della pace
e della sicurezza internazionale che si prestino ad un'azione
regionale, purché tali accordi od organizzazioni e le loro attività
siano conformi ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. 2. I Membri
delle Nazioni Unite che partecipino a tali accordi od organizzazioni
devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione pacifica delle
controversie di carattere locale mediante tali accordi od
organizzazioni regionali prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza
3. Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione
pacifica delle controversie di carattere locale mediante gli accordi o
le organizzazioni regionali, sia su iniziativa degli Stati interessati,
sia per deferimento da parte del Consiglio di Sicurezza. 4. Questo
articolo non pregiudica in alcun modo l'applicazione degli articoli 34
e 35.
ART. 53. 1. Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le
organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione.
Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in base ad
accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza
l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, eccezion fatta per le
misure contro uno Stato nemico, ai sensi della definizione data dal
paragrafo 2 di questo articolo, quali sono previste dall'articolo 107,
o da accordi regionali diretti contro un rinnovarsi della politica
aggressiva da parte di un tale Stato fino al momento in cui
l'Organizzazione potrà, su richiesta del Governo interessato, essere
investita del compito di prevenire ulteriori aggressioni da parte del
detto Stato. 2. L'espressione "Stato nemico" quale è usata nel
paragrafo 1 di questo articolo, si riferisce ad ogni Stato che durante
la seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari della
presente Carta.
ART.
54. Il Consiglio di Sicurezza deve essere tenuto, in
ogni momento, pienamente informato dell'azione intrapresa o progettata
in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali per
il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Capitolo
IX: Cooperazione internazionale
economica e sociale
ART. 55. Al fine di creare le
condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere
rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basati sul rispetto del
principio dell'eguaglianza dei diritti o dell'autodecisione dei popoli,
le Nazioni Unite promuoveranno: a) un più elevato tenore di vita, il
pieno impiego della mano d'opera, e condizioni di progresso e di
sviluppo economico e sociale; b) la soluzione dei problemi
internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la
collaborazione internazionale culturale ed educativa: c) il rispetto e
l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o
religione.
ART.
56. I Membri si impegnano ad agire, collettivamente o
singolarmente, in cooperazione con l'Organizzazione per raggiungere i
fini indicati all'articolo 55.
ART. 57. I vari istituti
specializzati costituiti con accordi intergovernativi, ed aventi, in
conformità ai loro statuti, vasti compiti internazionali nei campi
economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e simili sono
collegati con le Nazioni Unite in conformità alle disposizioni
dell'articolo 63. 2. Gli istituti così collegati con le Nazioni Unite
sono qui di seguito indicati con l'espressione "Istituti
specializzati".
ART. 58. L'Organizzazione fa raccomandazioni per il
coordinamento dei programmi e delle attività degli istituti
specializzati.
ART.
59. L'Organizzazione promuove, se del caso, trattative
tra gli Stati interessati per la creazione di nuovi istituti
specializzati per il conseguimento dei fini indicati nell'articolo
55.
ART. 60. Il
compito di adempiere le funzioni dell'Organizzazione indicate in questo
capitolo spetta all'Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, al
Consiglio Economico e Sociale, che a tale scopo dispone dei poteri ad
esso attribuiti dal capitolo X.