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L'avvocato Filippo Finocchiaro è membro dell'Asgi. Avvocato, com'è la situazione nel suo 'collegio'?
A Catania, verso settembre c'erano 600 domande di gratuito patrocinio bloccate. Non c'è una motivazione espressa. Non viene scritta. Io ho avuto i primi provvedimenti sono stati accolti solo alcuni giorni fa, ma siamo stati per oltre un anno in assenza di provvedimenti. Il Consiglio dell'Ordine di Catania, a differenza di quanto avviene in altre città d'Italia, non comunica niente. Siamo costretti a fare la fila per sentirci dire, verbalmente: la pratica è sospesa perchè manca il documento d'identità. Noi alleghiamo alla pratica l'attestato nominativo della Questura che certifica che il ricorrente ha presentato la domanda d'asilo. Ma l'attestato per legge non equivale a un documento d'identità. Per questo l'Ordine dice: la domanda non è valida, perchè la dichiarazione di non possedere reddito, requisito per la richiesta del gratuito patrocinio, deve essere corredata di documento di riconoscimento. Questo accade a voce, senza nessuna delibera del consiglio. Questo ha sospeso i provvedimenti per mesi, fino a qualche giorno fa. Ma i passaporti queste persone non possono averli, né possono chiederli. Anche per i permessi di soggiorno si crea un problema: alcune Questure li concedono, altre no. Nei giorni immediatamente successivi alla domanda la Questura dovrebbe rilasciare un attestato nominativo, in attesa del permesso di soggiorno per richiesta asilo, che dovrebbe essere rilasciato entro 30 giorni. Ma spesso questo non accade, e questa è una cosa assurda. Così come nelle Questure non c'è una direttiva, un orientamento per queste faccende, così anche al Consiglio dell'Ordine: lo stesso richiedente asilo, con due domande distinte, una per fare ricorso al Tribunale dei minori e l'altra per il ricorso all'asilo. Una l'ammettono, l'altra no.
Così, arbitrariamente...
Senza logica. Io ho rinunciato a capire. Non è tutto. La domanda di alcuni richiedenti asilo il cui permesso di soggiorno è allegato viene bloccata. La domanda di un minore di cui io sono tutore, sempre richiedente asilo, ma senza permesso di soggiorno, alcuni giorni fa è stata accolta. Capisce? Me l'hanno ammessa senza nessun documento d'identità. Vien da ridere. Manco si leggono le carte...
Non ci sono delle scadenze? Se il richiedente si vede respinta la domanda presso la commissione territoriale, può fare ricorso entro trenta giorni. Ma come fa se non trova un avvocato? Come fa rispettare le scadenze se la sua domanda di gratuito patrocinio rimane bloccata per mesi all'Ordine?
Scaduto il termine per l'impugnazione, il ricorso decade. In teoria. Ogni Commissione, come ogni Questura, dovrebbe avere un suo traduttore. La commissione di Siracusa fa notificare le decisioni di rifiuto dalla Questura. Ci sono Questure che fanno tradurre i rifiuti. Quelle di Siracusa e Agrigento no. Quando ricevono tali notifiche, i richiedenti non capiscono cosa c'è scritto. Pertanto spuntano dagli avvocati anche a distanza di mesi. In questo caso noi chiediamo la remissione in termini, o addirittura l'annullamento. Se il Tribunale rigetta si può fare reclamo alla Corte d'Appello. Questa in alcuni casi ha deciso di annullare il rifiuto della Commissione territoriale perchè non era tradotto. Alla fine non viene osservata la legge. La Prefettura, che dovrebbe applicare la legge, non l'applica e ostacola ulteriormente la possibilità di questi ricorsi tempestivi.
Esiste una motivazione politica dietro i dinieghi?
Secondo me sì. Non è espressa, ovviamente, ma so che il blocco è stato determinato per motivi politici. E si tratta di una negazione del diritto di difesa sancito costituzionalmente.
Secondo Fulvio Vassallo Paleologo "i Consigli dell'ordine non dovrebbero pronunciarsi sulla fondatezza della 'causa' relativa ad una istanza di protezione internazionale. Ingiustificato è infatti attribuire al Consiglio dell'Ordine un potere meramente discrezionale, che potrebbe essere fonte di comportamenti ingiustificatamente discriminatori".
Purtroppo, i consigli dell'Ordine per legge devono fare una valutazione sulla 'non manifesta infondatezza' delle ragioni della domanda. In effetti, questo potere ce l'hanno. Il problema è che è una materia molto particolare. Lo stesso onere probatorio è disciplinato da una normativa speciale, che deroga ai principi del processo civile. Il richiedente asilo non è in grado per definizione di provare la fondatezza della sua richiesta. Coi documenti non può farlo. Poi ha paura, e il timore costituisce un blocco psicologico enorme. La prova deriva quindi da un riscontro incrociato che si deve fare anche d'ufficio. Il giudice deve acquisire d'ufficio i rapporti internazionali sulla situazione dei richiedenti asilo, deve acquisire il racconto del migrante e valutare se le circostanze sono plausibili o meno. E' un lavoro molto complesso. Tale materia è conosciuta da pochi operatori, si tende a valutarla alla stregua di ogni altra pratica. Entrare nel merito è perciò altamente arbitrario. C'è una generale inadeguatezza del sistema giudiziario. Neanche le Commissioni territoriali sono adeguate, perchè dipendono dalla Prefettura, non sono formate da persone qualificate, perchè solo un membro su quattro è dell'Acnur (Alto commissariato per i rifugiati). Gli altri tre sono un delegato della Questura, uno della Prefettura e uno degli enti locali, designato con nomina politica, per giunta. Se ci sono due voti a favore della richiesta e due contrari, a prevalere è quello del presidente, ovvero del delegato del prefetto. E se questo è contrario è come se il pareggio fosse una sconfitta.
Luca Galassi