18/05/2009versione stampabilestampainvia paginainvia



La polemica sui respingimenti in Italia: un pò di chiarezza sul diritto

scritto per noi da
Anna Maria Volpe

La questione del respingimento dei migranti ha acceso diverse polemiche e infiammato il dibattito politico.

Eppure esistono delle norme di diritto internazionale inequivocabili che parlano chiaro. L'articolo 33 della Convenzione sui Rifugiati del 1951 impone ad ogni Stato contraente, e l'Italia lo è, di non espellere o respingere un rifugiato verso territori in cui "la sua vita e la sua libertà possono essere minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o opinione politica". Dopo il 1951 questo principio si è esteso a tutti i migranti, anche a coloro che non hanno ancora lo status di rifugiato ma intendono acquisirlo o chiedere asilo politico. Ciò significa che se in quei barconi rispediti in Libia ci fosse stato anche un solo immigrato facente parte di tale categoria, il governo, respingendolo, avrebbe commesso un illecito internazionale.
Il principio del non respingimento è contenuto non solo nella Convenzione sui Rifugiati ma anche nella legislazione dell'Unione Europea ed in altre convenzioni internazionale sui diritti umani. Questo principio non comporta alcuna limitazione geografica e gli stati sono tenuti a rispettarlo in qualunque luogo, mare aperto incluso. Il diritto internazionale, soprattutto in seguito allo sviluppo della dottrina sui diritti umani, sta prendendo sempre più spazio in quello che tradizionalmente è il ''luogo d'azione'' dello stato sovrano. L'individuo è al centro di questo diritto che riveste un ruolo innovativo rispetto a quello classico di diritto tra soli stati. La questione dei rifugiati e del diritto d'asilo è legata alle cosiddette norme di ius cogens, diritto consuetudinario dotato di altissima valenza precettiva, come tale valido per tutti (erga omnes) a prescindere dall'avere o non avere ratificato un trattato internazionale.

Le preoccupazioni, espresse in questi giorni, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) sono dovute al fatto che la Libia non ha mai ratificato la Convenzione del 1951.
Il rischio è quello che ai migranti respinti venga riservato un trattamento disumano.
Per quanto riguarda l'Unione Europea, nell'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, recepita a Nizza il 7 dicembre 2000 dai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, viene ribadita l'importanza dell'asilo e della convezione di Ginevra del 1951. Inoltre, uno dei presupposti del Patto Europeo sull'immigrazione e l'asilo, adottato nell'autunno 2008, prevede la costruzione di un'Europa d'asilo.

L'accettazione della Libia dei migranti respinti avviene in applicazione del trattato di amicizia italo-libico, firmato il 30 agosto 2008. Questo accordo prevede la partecipazione libica alla lotta contro il terrorismo e l'immigrazione clandestina in cambio di un investimento italiano di 5 miliardi di dollari su 20 anni per la costruzione di infrastrutture di base e la risoluzione del contenzioso post coloniale. La Libia, il Marocco e la Tunisia offrono la loro collaborazione in tema di immigrazione, ma nessuno sa qual è il prezzo in termini di violazione dei diritti umani di questa disponibilità. I difensori del diritto d'asilo criticano l'ipocrisia europea e dubitano della possibilità di creare una procedura indipendente per il diritto d'asilo nel contesto autoritario dei paesi del Nord-Africa.
A prescindere dai principi del diritto internazionale ve ne è un altro altrettanto prezioso contenuto nella Costituzione Italiana, il cui articolo 10 recita: ''L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge''.