26/06/2004versione stampabilestampainvia paginainvia



Le convenzioni e i trattati che definiscono la tortura

Volantino Naga-HarLa Dichiarazione di Tokyo del 1975 - L’associazione mondiale dei medici (Wma) nella dichiarazione di Tokyo del 1975 definisce con il termine di tortura “le sofferenze fisiche o mentali inflitte in modo deliberato, sistematico o arbitrario da una o più persone che agiscono da sole o su ordine di una autorità per obbligare un’altra persona a fornire informazioni, a fare una confessione o per qualunque altra ragione”. Con tale definizione si è inteso focalizzare l’attenzione sugli aspetti fondamentali della tortura: la sofferenza fisica e quella mentale. L’assenza di segni fisici non esclude che ci sia stata tortura. E la sofferenza psicologica procurata può essere talvolta ancora più grave di quella fisica.

L’intenzionalità – Questo è l’elemento fondamentale per stabilire se c’è stata o no tortura, ma non sempre tale elemento è di facile determinazione.

La sistematicità o l’occasionalità – La sofferenza può essere stata programmata e perpetrata nel tempo con cadenza prestabilita, ma può anche nascere in modo estemporaneo nel corso di interrogatori o arresti o carcerazioni.

Con o senza un ordine di un’autorità ufficiale – L’ordine da parte di un superiore di torturare non giustifica l’azione della tortura. Sia chi ordina tale pratica sia chi obbedisce e la esegue rientra nella categoria dei torturatori.

Lo scopo – Dietro ad ogni tortura c’è un preciso scopo, quello di ottenere informazioni dalla vittima o di farla confessare, di farla tacere o di screditarla lasciandola libera dopo un arresto per far nascere sospetti su di lei. Ma lo scopo può essere anche quello di spargere terrore nella comunità.

La Convenzione di New York del 1984 - Quasi una decina di anni dopo la dichiarazione di Tokyo e nell’intento di incrementare l’efficacia della lotta contro la tortura nel mondo intero, il 10 dicembre 1984 è stata varata a New York una Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Tale Convenzione si appoggia sull’articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e sull’articolo 7 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, due articoli che stabilivano già come nessuno potesse essere sottoposto a tortura o altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Inoltre, in sede di elaborazione della Convenzione ha avuto un indubbio peso anche l’art. 55 della Carta delle Nazioni, in cui “gli Stati s’impegnano a promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, nonché la precedente Dichiarazione adottata dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1975 a proposito di torture e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Ora, nell’ articolo 1 della Convenzione si dichiara che per “tortura” si intende qualsiasi atto con il quale sono inflitti intenzionalmente a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, al fine di ottenere da questa o da una terza persona, informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressioni su di lei. E si deve parlare di tortura anche quando dolore o sofferenze siano inflitte da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale o su istigazione di un superiore, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende invece al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.

Mentre nell’articolo 2 si dichiara che “nessuna circostanza eccezionale, qualunque essa sia , si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, d’instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato eccezionale, può esser invocata in giustificazione della tortura. Quindi né l’uno né l’altro di questi articoli potrebbe fornire qualche giustificazione nel contesto di tre animate discussioni in corso in questo periodo. Nel primo caso si tratta di un vero e proprio dibattito internazionale che si è acceso intorno ad un articolo apparso sulla rivista americana The Atlantic Monthly, a firma di Mark Bowden e dal titolo Con la forza e con il terrore. Bowden, un giornalista e scrittore (autore, fra l’altro di Falco nero da cui è stato tratto il film di Ridley Scott, Black Hawk Down), ritiene che metodi di tortura usati per ottenere informazioni vitali con cui combattere il terrorismo siano legittimi e moralmente accettabili.

Italo Siena
Medico e responsabile del Centro dei richiedenti asilo politico, rifugiati e vittime della tortura Naga-Har di Milano. Il pezzo è tratto da un articolo in pubblicazione sulla rivista dell’associazione, "Asylum Post", numero 3

 

Categoria: Tortura